Ordinanza 307/1985 (ECLI:IT:COST:1985:307)
Massima numero 11211
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  19/11/1985;  Decisione del  19/11/1985
Deposito del 22/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 307/85. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ESENZIONE PER LE PENSIONI DI GUERRA - MANCATA ESTENSIONE ALLE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - dpr 29 settembre 1973, n. 601 - cst art. 3

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estende alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dell'IRPEF, riconosciuta per le pensioni di guerra, in quanto identica questione e' stata gia' ritenuta non fondata. - S. 151/1981 e O. nn. 199/1981 e 184/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte