Ordinanza 310/1985 (ECLI:IT:COST:1985:310)
Massima numero 11214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  19/11/1985;  Decisione del  19/11/1985
Deposito del 22/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 310/85. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - SANZIONI A CARICO DI CHI NON ESEGUE NEI TERMINI IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE O DELLE RITENUTE DOVUTE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - dpr 29 settembre 1972, n. 602, art. 92. - cst artt. 3 e 76.

Testo
Va ordinata ai giudici a quibus, per un nuovo necessario esame della rilevanza, la restituzione degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dell'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, a norma del quale e' posta una sopratassa proporzionale ai tributi, a carico di chi non esegue nei termini il versamento delle ritenute dirette. Infatti, per effetto dell'art. 9, legge 22 dicembre 1980, le sanzioni amministrative previste dall'art. 92, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti di imposta, che hanno provveduto al pagamento delle imposte o ritenute dovute entro il 31 agosto 1980 e detto termine e' stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982 con lo art. 23, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte