Sentenza 312/1985 (ECLI:IT:COST:1985:312)
Massima numero 11216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
03/12/1985; Decisione del
03/12/1985
Deposito del 06/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 312/85. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE PER MOTIVI NON DIPENDENTI DALL'ESITO NEGATIVO DELLA PROVA - NON COMPUTABILITA' DEL PERIODO TRASCORSO AI FINI DELLA ESPIAZIONE DELLA PENA - IRRAZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - l 26 luglio 1975, n. 354, art. 47. - cst art. 13.
SENT. 312/85. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE PER MOTIVI NON DIPENDENTI DALL'ESITO NEGATIVO DELLA PROVA - NON COMPUTABILITA' DEL PERIODO TRASCORSO AI FINI DELLA ESPIAZIONE DELLA PENA - IRRAZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - l 26 luglio 1975, n. 354, art. 47. - cst art. 13.
Testo
Nelle ipotesi di revoca del provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale fondata su ragioni diverse dall'esito negativo della prova, e' irragionevole, alla stregua del disposto dell'art. 13 Cost., che il periodo effettivamente trascorso in affidamento, in ottemperanza alle specifiche prescrizioni imposte al condannato, venga, viceversa, considerato come mai trascorso o comunque inutilmente trascorso. Pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova. - S. n. 185/1985.
Nelle ipotesi di revoca del provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale fondata su ragioni diverse dall'esito negativo della prova, e' irragionevole, alla stregua del disposto dell'art. 13 Cost., che il periodo effettivamente trascorso in affidamento, in ottemperanza alle specifiche prescrizioni imposte al condannato, venga, viceversa, considerato come mai trascorso o comunque inutilmente trascorso. Pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova. - S. n. 185/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte