Sentenza 313/1985 (ECLI:IT:COST:1985:313)
Massima numero 11219
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
03/12/1985; Decisione del
03/12/1985
Deposito del 06/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 313/85 C. TRIBUTI IN GENERE - COMMISSIONI TRIBUTARIE - ATTI IMPUGNABILI - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' O RIGETTO DELLA DOMANDA DI CONDONO - OMESSA PREVISIONE DELLA IMPUGNABILITA' DI TALI ATTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA P.A. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16. - cst artt. 3, 24, comma secondo, e 113, comma primo.
SENT. 313/85 C. TRIBUTI IN GENERE - COMMISSIONI TRIBUTARIE - ATTI IMPUGNABILI - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' O RIGETTO DELLA DOMANDA DI CONDONO - OMESSA PREVISIONE DELLA IMPUGNABILITA' DI TALI ATTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA P.A. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16. - cst artt. 3, 24, comma secondo, e 113, comma primo.
Testo
La qualificazione come tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, che ha sostituito il testo dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in tema di revisione della disciplina del contenzioso tributario, non e' di ostacolo all'interpretazione estensiva della norma anche all'atto di declaratoria di inammissibilita' o di rigetto della domanda di condono, poiche' la mancanza di una specifica previsione non puo' impedire all'interprete di ritenere detto atto impugnabile in via giurisdizionale, in considerazione dello scopo che ha e degli effetti che produce, i quali sono quelli di ogni atto di accertamento per cui, in sostanza, e' assimilabile ad uno di essi. Siffatta interpretazione, del resto, si adegua sia alla natura dell'obbligazione tributaria, che e' ex lege, sia alle caratteristiche che alla finalita' del giudizio tributario non potendosi minimamente dubitare che tutti gli atti che hanno il comune obiettivo dell'accertamento della sussistenza e dell'entita' del debito d'imposta, siccome suscettibili di produrre una lesione diretta ed immediata della situazione soggettiva del contribuente, siano immediatamente impugnabili dinanzi ai giudici tributari, per cui non sarebbe certamente giustificabile, specie sul piano costituzionale, la posticipazione nel tempo della tutela giurisdizionale contro gli atti successivi - peraltro meramente eventuali e non sempre ipotizzabili - alla declaratoria di rigetto o di inammissibilita' della domanda di condono. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 113, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, nel testo novellato dall'art. 7 del d.P.R. n. 739 del 1981, sollevata in quanto nella elencazione tassativa degli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie in esso contenuta, non e' compreso l'atto - anche se atipico e di natura eccezionale - con cui viene dichiarata inammissibile o rigettata la domanda di condono, nonostante la sussistenza dell'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale di merito del rapporto tributario).
La qualificazione come tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, che ha sostituito il testo dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in tema di revisione della disciplina del contenzioso tributario, non e' di ostacolo all'interpretazione estensiva della norma anche all'atto di declaratoria di inammissibilita' o di rigetto della domanda di condono, poiche' la mancanza di una specifica previsione non puo' impedire all'interprete di ritenere detto atto impugnabile in via giurisdizionale, in considerazione dello scopo che ha e degli effetti che produce, i quali sono quelli di ogni atto di accertamento per cui, in sostanza, e' assimilabile ad uno di essi. Siffatta interpretazione, del resto, si adegua sia alla natura dell'obbligazione tributaria, che e' ex lege, sia alle caratteristiche che alla finalita' del giudizio tributario non potendosi minimamente dubitare che tutti gli atti che hanno il comune obiettivo dell'accertamento della sussistenza e dell'entita' del debito d'imposta, siccome suscettibili di produrre una lesione diretta ed immediata della situazione soggettiva del contribuente, siano immediatamente impugnabili dinanzi ai giudici tributari, per cui non sarebbe certamente giustificabile, specie sul piano costituzionale, la posticipazione nel tempo della tutela giurisdizionale contro gli atti successivi - peraltro meramente eventuali e non sempre ipotizzabili - alla declaratoria di rigetto o di inammissibilita' della domanda di condono. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 113, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, nel testo novellato dall'art. 7 del d.P.R. n. 739 del 1981, sollevata in quanto nella elencazione tassativa degli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie in esso contenuta, non e' compreso l'atto - anche se atipico e di natura eccezionale - con cui viene dichiarata inammissibile o rigettata la domanda di condono, nonostante la sussistenza dell'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale di merito del rapporto tributario).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 113
co. 1
Altri parametri e norme interposte