Sentenza 314/1985 (ECLI:IT:COST:1985:314)
Massima numero 11220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
03/12/1985; Decisione del
03/12/1985
Deposito del 06/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 314/85 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' A CARICO DELLO STATO O DI ALTRI FONDI O CASSE DI PREVIDENZA OVVERO CON PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLA CPDEL - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' INPS - ESCLUSIONE QUALORA, PER EFFETTO DEL CUMULO, SIA SUPERATO IL TRATTAMENTO MINIMO GARANTITO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - l 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a. - cst art. 3.
SENT. 314/85 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' A CARICO DELLO STATO O DI ALTRI FONDI O CASSE DI PREVIDENZA OVVERO CON PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLA CPDEL - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' INPS - ESCLUSIONE QUALORA, PER EFFETTO DEL CUMULO, SIA SUPERATO IL TRATTAMENTO MINIMO GARANTITO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - l 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a. - cst art. 3.
Testo
In base agli stessi principi enunciati nelle decisioni d'illegittimita' costituzionale che, progressivamente, hanno ridotto la portata normativa dell'art. 2, secondo comma, lett. a (riguardante il divieto di integrazione al minimo a beneficio di "coloro che percepiscono piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito") - estendendo a situazioni analoghe le deroghe all'originario divieto di integrazione al minimo, introdotto dall'art. 23, primo comma, legge 30 aprile 1969, n. 153 - va dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione suindicata, per contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' INPS per i titolari della pensione di riversibilita' a carico dello Stato, del Fondo di previdenza costituito presso le ferrovie dello Stato, del Fondo di previdenza per i dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, nonche' per i titolari della pensione diretta a carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito. - S. nn. 203/1974; 263/1976; 34/1981; 102/1982.
In base agli stessi principi enunciati nelle decisioni d'illegittimita' costituzionale che, progressivamente, hanno ridotto la portata normativa dell'art. 2, secondo comma, lett. a (riguardante il divieto di integrazione al minimo a beneficio di "coloro che percepiscono piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito") - estendendo a situazioni analoghe le deroghe all'originario divieto di integrazione al minimo, introdotto dall'art. 23, primo comma, legge 30 aprile 1969, n. 153 - va dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione suindicata, per contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' INPS per i titolari della pensione di riversibilita' a carico dello Stato, del Fondo di previdenza costituito presso le ferrovie dello Stato, del Fondo di previdenza per i dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, nonche' per i titolari della pensione diretta a carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito. - S. nn. 203/1974; 263/1976; 34/1981; 102/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte