Sentenza 314/1985 (ECLI:IT:COST:1985:314)
Massima numero 11221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  03/12/1985;  Decisione del  03/12/1985
Deposito del 06/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11220  11222


Titolo
SENT. 314/85 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - TITOLARI DI PENSIONI DI RIVERSIBILITA' A CARICO DELLO STATO O DI ALCUNI FONDI O CASSE DI PREVIDENZA - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' INPS - ESCLUSIONE QUALORA, PER EFFETTO DEL CUMULO, SIA SUPERATO IL TRATTAMENTO MINIMO GARANTITO - RESIDUE APPLICAZIONI DEL DIVIETO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA CONSEGUENZIALE PER CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA. - l 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a.

Testo
Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (art. 27, l. n. 87 del 1953), l'art. 2, secondo comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (contenente disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria), per quanto concerne tutte le sue residue applicazioni, ormai divenute incompatibili con il principio generale d'eguaglianza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte