Sentenza 314/1985 (ECLI:IT:COST:1985:314)
Massima numero 11222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  03/12/1985;  Decisione del  03/12/1985
Deposito del 06/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11220  11221


Titolo
SENT. 314/85 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - CUMULO FRA PENSIONI DI RIVERSIBILITA' E PENSIONI DIRETTE AUTONOME A CARICO DELL'INPS - ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' INPS - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE PER CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA. - l 30 aprile 1969, n. 153, art. 23.

Testo
Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (art. 27, l. n. 87 del 1953), l'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, riguardante la revisione degli ordinamenti pensionistici e la materia della sicurezza sociale, nelle parti non dichiarate gia' illegittime, in quanto, venuta meno ogni residua applicazione dell'art. 2, secondo comma, lett. a, legge 12 agosto 1962, n. 1338, non puo' piu' giustificarsi il permanere del divieto di integrare al minimo le pensioni di riversibilita' concorrenti con le pensioni dirette, qualora entrambe siano poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, cosicche' va ristabilita la piena eguaglianza fra i pensionati, limitatamente al periodo non considerato dal decreto- legge n. 463 del 1983, come convertito dalla legge n. 638 dello stesso anno. - S. nn. 230/1974; 263/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte