Ordinanza 317/1985 (ECLI:IT:COST:1985:317)
Massima numero 11225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
03/12/1985; Decisione del
03/12/1985
Deposito del 06/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 317/85. SANITA' PUBBLICA - UNITA' SANITARIE LOCALI - NECESSITA' DI AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO DEI CITTADINI AI PRESIDI SANITARI PRIVATI - CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dl 26 novembre 1981, n. 678, art. 3 conv. in l 26 gennaio 1982, n. 12. - cst artt. 3, 32 e 33.
ORD. 317/85. SANITA' PUBBLICA - UNITA' SANITARIE LOCALI - NECESSITA' DI AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO DEI CITTADINI AI PRESIDI SANITARI PRIVATI - CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dl 26 novembre 1981, n. 678, art. 3 conv. in l 26 gennaio 1982, n. 12. - cst artt. 3, 32 e 33.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost., dell'art. 3 d.l. 26 novembre 1981, n. 678, convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, nella parte in cui subordina l'accesso dei cittadini ai presidi sanitari privati alla previa autorizzazione delle U.S.L., in quanto nelle ordinanze di rimessione non vi e' il minimo accenno alla rilevanza della questione.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost., dell'art. 3 d.l. 26 novembre 1981, n. 678, convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, nella parte in cui subordina l'accesso dei cittadini ai presidi sanitari privati alla previa autorizzazione delle U.S.L., in quanto nelle ordinanze di rimessione non vi e' il minimo accenno alla rilevanza della questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 33
Altri parametri e norme interposte