Caccia - Norme della Regione Toscana - Contenimento degli ungulati in ambito urbano - Impiego delle guardie venatorie volontarie (guardie giurate) - Facoltà della Regione di autorizzarne gli interventi richiesti dal Sindaco della Città metropolitana di Firenze - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 - dell'art. 3, comma 3, primo periodo, della legge reg. Toscana n. 70 del 2019, secondo cui la Regione può autorizzare gli interventi di contenimento degli ungulati in area urbana richiesti dal Sindaco della Città metropolitana di Firenze, delegandone l'attuazione alla polizia provinciale e alla polizia locale, anche mediante il coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all'art. 52 della legge reg. Toscana n. 3 del 1994. L'allontanamento degli ungulati dalle aree urbane, ancorché veda coinvolte le guardie venatorie volontarie, non rientra nella materia dell'ambiente, né può essere ricondotto alla normativa statale interposta in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica, stante la peculiare natura e finalità degli interventi di contenimento in questione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'individuazione della materia nella quale si colloca la disposizione impugnata va operata avendo riguardo all'oggetto, alla ratio e alla finalità della disciplina e verificando il nucleo delle prescrizioni e la finalità dell'intervento legislativo, a prescindere dagli effetti della stessa. (Precedenti citati: sentenze n. 291 del 2019, n. 116 del 2019, n. 108 del 2017, n. 81 del 2017 e n. 21 del 2016).