Ordinanza 319/1985 (ECLI:IT:COST:1985:319)
Massima numero 11227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  03/12/1985;  Decisione del  03/12/1985
Deposito del 06/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 319/85. REATI TRIBUTARI - AMNISTIA - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dpr 9 agosto 1982, n. 525, art. 1, secondo comma; dpr 22 febbraio 1983, n. 43, art. 1. - cst art. 3

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 dell'art. 1 d.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto resterebbero esclusi dall'amnistia, i reati tributari riferibili a situazioni divenute definitive in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. 429/82, pur essendo identiche le situazioni giuridiche a quelle divenute definitive in epoca successiva. Cio' perche' nell'ordinanza di rimessione manca ogni motivazione sulla rilevanza della questione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte