Ordinanza 319/1985 (ECLI:IT:COST:1985:319)
Massima numero 11227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
03/12/1985; Decisione del
03/12/1985
Deposito del 06/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 319/85. REATI TRIBUTARI - AMNISTIA - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dpr 9 agosto 1982, n. 525, art. 1, secondo comma; dpr 22 febbraio 1983, n. 43, art. 1. - cst art. 3
ORD. 319/85. REATI TRIBUTARI - AMNISTIA - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dpr 9 agosto 1982, n. 525, art. 1, secondo comma; dpr 22 febbraio 1983, n. 43, art. 1. - cst art. 3
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 dell'art. 1 d.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto resterebbero esclusi dall'amnistia, i reati tributari riferibili a situazioni divenute definitive in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. 429/82, pur essendo identiche le situazioni giuridiche a quelle divenute definitive in epoca successiva. Cio' perche' nell'ordinanza di rimessione manca ogni motivazione sulla rilevanza della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 dell'art. 1 d.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto resterebbero esclusi dall'amnistia, i reati tributari riferibili a situazioni divenute definitive in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. 429/82, pur essendo identiche le situazioni giuridiche a quelle divenute definitive in epoca successiva. Cio' perche' nell'ordinanza di rimessione manca ogni motivazione sulla rilevanza della questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte