Sentenza 322/1985 (ECLI:IT:COST:1985:322)
Massima numero 11230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
06/12/1985; Decisione del
06/12/1985
Deposito del 11/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11231
Titolo
SENT. 322/85 A. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - LEGGE FORMALE - COSTITUZIONE, ART. 73, ULTIMO COMMA - DATA DI ENTRATA IN VIGORE - EFFETTI SU SITUAZIONI IDENTICHE O ANALOGHE DISCRIMINATI DAL MERO DATO CRONOLOGICO - LEGITTIMITA'.
SENT. 322/85 A. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - LEGGE FORMALE - COSTITUZIONE, ART. 73, ULTIMO COMMA - DATA DI ENTRATA IN VIGORE - EFFETTI SU SITUAZIONI IDENTICHE O ANALOGHE DISCRIMINATI DAL MERO DATO CRONOLOGICO - LEGITTIMITA'.
Testo
Rientra nei poteri del legislatore ordinario - ai sensi dell'art. 73, ultimo comma, Cost. - fissare per ciascuna legge la data della sua entrata in vigore, e quindi anche attribuirle efficacia retroattiva piu' o meno limitata nel tempo. Pertanto, non puo' essere ritenuta illegittima la discriminazione che ne consegue tra situazioni identiche o semplicemente analoghe in ragione del mero dato cronologico.
Rientra nei poteri del legislatore ordinario - ai sensi dell'art. 73, ultimo comma, Cost. - fissare per ciascuna legge la data della sua entrata in vigore, e quindi anche attribuirle efficacia retroattiva piu' o meno limitata nel tempo. Pertanto, non puo' essere ritenuta illegittima la discriminazione che ne consegue tra situazioni identiche o semplicemente analoghe in ragione del mero dato cronologico.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte