Sentenza 322/1985 (ECLI:IT:COST:1985:322)
Massima numero 11231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  06/12/1985;  Decisione del  06/12/1985
Deposito del 11/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11230


Titolo
SENT. 322/85 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO GESTITO DALL'ENPAS - CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER QUALUNQUE CAUSA DOPO UN ANNO DI ISCRIZIONE - DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E ALL'INDENNITA' DI BUONUSCITA - EFFETTI RETROATTIVI DA UNA CERTA DATA - ASSUNTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA "DEMARCAZIONE TEMPORALE" - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 29 aprile 1976, n. 177, art. 7, ultimo comma. - cst art. 3.

Testo
Il legislatore agisce nell'ambito della propria discrezionalita' e non incorre in arbitrio di sorta allorche' fissa un termine a partire dal quale si applicano, retroattivamente, delle disposizioni contenute in un testo normativo che, comportando maggiori oneri per l'ente previdenziale (e cioe' in definitiva per la finanza pubblica), presuppongono un giudizio di compatibilita' soltanto ad esso spettante. D'altra parte, una "demarcazione temporale" e' connaturale alla generalita' delle leggi, anche se inevitabilmente comporta una discriminazione tra situazioni identiche o semplicemente analoghe in ragione del mero dato cronologico. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, il quale fa retroagire al 1 gennaio 1976 la nuova disciplina dettata in materia di presupposti per il diritto all'indennita' di buonuscita dei dipendenti iscritti al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, che per qualunque causa siano cessati dal servizio dopo un anno di iscrizione; questione sollevata sotto il profilo della irragionevolezza della prefissione di tale termine all'efficacia retroattiva della legge, modificativa in melius per i beneficiari della nuova normativa dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte