Ordinanza 323/1985 (ECLI:IT:COST:1985:323)
Massima numero 11232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  06/12/1985;  Decisione del  06/12/1985
Deposito del 11/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 323/85. LAVORO (RAPPORTO DI) - INTERVENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DIPENDENTI LICENZIATI IN SEGUITO A FALLIMENTO - ESCLUSIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - l 5 novembre 1968, n. 1115, art. 8. - cst art. 3.

Testo
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, legge 5 novembre 1968, n. 1115, sollevata sotto il profilo dell'illegittimita' costituzionale dell'inapplicabilita' dello speciale trattamento di disoccupazione ivi previsto, in caso di licenziamento per fallimento dell'impresa. Infatti la sopravvenuta legge 23 aprile 1981, n. 155, all'art. 25, ultimo comma, prevede che "l'art. 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, deve essere interpretato nel senso che il diritto al trattamento speciale di disoccupazione e' riconosciuto anche ai lavoratori, impiegati od operai, licenziati per cessazione totale dell'attivita' da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa sia intervenuta", e quindi, secondo la giurisprudenza della Cassazione, che a tale norma ha attribuito "efficacia retroattiva e valore di interpretazione autentica", anche se a seguito di fallimento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte