Ordinanza 325/1985 (ECLI:IT:COST:1985:325)
Massima numero 11234
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  06/12/1985;  Decisione del  06/12/1985
Deposito del 11/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11235


Titolo
ORD. 325/85 A. IMPOSTE E TASSE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER CASE DI ABITAZIONE NON DI LUSSO - VENDITA DI NEGOZI NON EFFETTUATA CON LO STESSO ATTO DI TRASFERIMENTO DELL'INTERO FABBRICATO - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 2 luglio 1949, n. 408, art. 17, secondo comma. - cst art. 3.

Testo
Scopo esplicito e specifico delle agevolazioni tributarie previste dalla legge n. 408 del 1949, e' quello di incentivare la costruzione delle case di abitazione non di lusso e non anche quella degli uffici o negozi, eppertanto la fattispecie della vendita di soli negozi risulta percio' stesso oggettivamente scriminata, e vengono a mancare i presupposti logici di una comparazione con la diversa ipotesi della alienazione di appartamenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 17, comma secondo, l. 2 luglio 1949, n. 408, in quanto esclude, dalle agevolazioni tributarie accordate dalla legge medesima la "vendita di negozi che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte