Ordinanza 325/1985 (ECLI:IT:COST:1985:325)
Massima numero 11235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  06/12/1985;  Decisione del  06/12/1985
Deposito del 11/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11234


Titolo
ORD. 325/85 B. IMPOSTE E TASSE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER CASE DI ABITAZIONE NON DI LUSSO - VENDITA DI NEGOZI NON EFFETTUATA CON LO STESSO ATTO DI TRASFERIMENTO DELL'INTERO FABBRICATO - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO - RICHIAMO AL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INCONFERENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 2 luglio 1949, n. 408, art. 17, secondo comma. - cst art. 53.

Testo
Il principio della capacita' contributiva non e' posto in discussione da norme che stabiliscano in via del tutto eccezionale agevolazioni fiscali per la incentivazione di particolari attivita' ritenute di rilevante interesse sociale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 53 Cost., dell'art. 17, comma secondo, l. 2 luglio 1949, n. 408, in quanto esclude, dalle agevolazioni tributarie accordate dalla legge medesima per incentivare la costruzione di case di abitazione non di lusso, la "vendita di negozi che non sia effettuata con lo stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte