Sentenza 6/2021 (ECLI:IT:COST:2021:6)
Massima numero 43363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
02/12/2020; Decisione del
02/12/2020
Deposito del 20/01/2021; Pubblicazione in G. U. 27/01/2021
Titolo
Ricorso in via principale - Adeguata motivazione della censura - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Adeguata motivazione della censura - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione della censura, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Toscana n. 70 del 2019. La motivazione posta a fondamento del ricorso, seppure stringata, è sufficientemente chiara e idonea ad enucleare il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dal Governo.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione della censura, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Toscana n. 70 del 2019. La motivazione posta a fondamento del ricorso, seppure stringata, è sufficientemente chiara e idonea ad enucleare il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dal Governo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
25/11/2019
n. 70
art. 3
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte