Ordinanza 327/1985 (ECLI:IT:COST:1985:327)
Massima numero 11237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
06/12/1985; Decisione del
06/12/1985
Deposito del 11/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 327/85. REATO IN GENERE - EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - PENE ACCESSORIE - DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE DI ASSEGNI PER UN PERIODO DA UNO A TRE ANNI - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - rd 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116, secondo comma (inserito dalla l 24 novembre 1981, n. 689, art. 139). - cst artt. 3, 27, 35 e 41.
ORD. 327/85. REATO IN GENERE - EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO - PENE ACCESSORIE - DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE DI ASSEGNI PER UN PERIODO DA UNO A TRE ANNI - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - rd 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116, secondo comma (inserito dalla l 24 novembre 1981, n. 689, art. 139). - cst artt. 3, 27, 35 e 41.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27, 35 e 41 Cost., dell'art. 116, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, nel testo di cui all'art. 139 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede, "nei casi piu' gravi", che la condanna per emissione di assegni a vuoto, importi il "divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni", in quanto, tale questione e' stata gia' ritenuta non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e la stessa pronuncia ha anche sottolineato la "intrinseca giustificatezza" della sanzione accessoria in parola (che, di per se', non penalizza l'esplicazione dell'attivita' lavorativa, ne' la libera iniziativa economica) e l'ha definita "adegua(ta) in modo evidente alle caratteristiche dei delitti configurati dai nn. 1 e 2 del primo comma dell'articolo impugnato": con cio' implicitamente confutando anche le censure riguardanti gli artt. 35 e 41 Cost.. - S. n. 169/1985.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27, 35 e 41 Cost., dell'art. 116, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, nel testo di cui all'art. 139 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede, "nei casi piu' gravi", che la condanna per emissione di assegni a vuoto, importi il "divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni", in quanto, tale questione e' stata gia' ritenuta non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e la stessa pronuncia ha anche sottolineato la "intrinseca giustificatezza" della sanzione accessoria in parola (che, di per se', non penalizza l'esplicazione dell'attivita' lavorativa, ne' la libera iniziativa economica) e l'ha definita "adegua(ta) in modo evidente alle caratteristiche dei delitti configurati dai nn. 1 e 2 del primo comma dell'articolo impugnato": con cio' implicitamente confutando anche le censure riguardanti gli artt. 35 e 41 Cost.. - S. n. 169/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte