Ordinanza 328/1985 (ECLI:IT:COST:1985:328)
Massima numero 11238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
06/12/1985; Decisione del
06/12/1985
Deposito del 11/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 328/85. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - MOTIVAZIONE SOLO PER RELATIONEM - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - ASSEGNI BANCARI - DEPENALIZZAZIONE. - l 24 novembre 1981, n. 689.
ORD. 328/85. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - MOTIVAZIONE SOLO PER RELATIONEM - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - ASSEGNI BANCARI - DEPENALIZZAZIONE. - l 24 novembre 1981, n. 689.
Testo
L'esigenza della chiara e generale conoscenza delle questioni di legittimita' costituzionale deferite alla Corte, cui e' preordinato l'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, e che si realizza attraverso l'apposito regime di pubblicita' delle relative ordinanze di rimessione, impone al giudice a quo di riferire con precisione i termini ed i motivi dell'istanza con cui la questione viene sollevata. Tale esigenza non puo' dirsi soddisfatta nel caso di motivazione dell'ordinanza solo per relationem. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della "normativa prevista in materia di assegni dalla l. n. 689/1981" in quanto motivata mediante richiamo alle eccezioni sollevate dalla parte privata e dal P.M.).
L'esigenza della chiara e generale conoscenza delle questioni di legittimita' costituzionale deferite alla Corte, cui e' preordinato l'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, e che si realizza attraverso l'apposito regime di pubblicita' delle relative ordinanze di rimessione, impone al giudice a quo di riferire con precisione i termini ed i motivi dell'istanza con cui la questione viene sollevata. Tale esigenza non puo' dirsi soddisfatta nel caso di motivazione dell'ordinanza solo per relationem. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della "normativa prevista in materia di assegni dalla l. n. 689/1981" in quanto motivata mediante richiamo alle eccezioni sollevate dalla parte privata e dal P.M.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte