Ordinanza 333/1985 (ECLI:IT:COST:1985:333)
Massima numero 11243
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  06/12/1985;  Decisione del  06/12/1985
Deposito del 11/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 333/85. PROCESSO PENALE - REATI DI COMPETENZA DEL PRETORE - TERMINI DI CARCERAZIONE PREVENTIVA - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - pp art. 272. - cst art. 3.

Testo
Va ordinata la restituzione al giudice a quo degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 272 c.p.p., nella parte in cui consente che ai reati di competenza del pretore, sia applicabile un diverso e piu' lungo termine di carcerazione preventiva, quando per gli stessi si procede unitamente a reati di competenza del tribunale, a seguito di riunione dei procedimenti per connessione. Infatti, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' entrata in vigore la legge 28 luglio 1984, n. 398, il cui art. 3, integralmente sostitutivo dell'art. 27 c.p.p., ha soppresso ogni riferimento al giudice competente, in ordine al reato per cui e' in atto la custodia cautelare e in forza dell'art. 30 della stessa legge n. 398 del 1984, il predetto art. 3 trova applicazione anche riguardo agli imputati nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della predetta legge, siano gia' emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, a tale data, si trovino in stato di custodia cautelare, purche' siano trascorsi sei mesi. Pertanto e' necessario un riesame della rilevanza della questione da parte del giudice a quo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte