Sentenza 6/2021 (ECLI:IT:COST:2021:6)
Massima numero 43364
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
02/12/2020; Decisione del
02/12/2020
Deposito del 20/01/2021; Pubblicazione in G. U. 27/01/2021
Titolo
Caccia - Norme della Regione Toscana - Contenimento degli ungulati in ambito urbano - Facoltà della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze di richiedere all'autorità competente l'emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l'incolumità pubblica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Caccia - Norme della Regione Toscana - Contenimento degli ungulati in ambito urbano - Facoltà della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze di richiedere all'autorità competente l'emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l'incolumità pubblica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. - dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Toscana n. 70 del 2019, che consente alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze, nell'attuazione degli interventi di contenimento degli ungulati, di chiedere all'autorità competente l'emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l'incolumità pubblica. La norma regionale impugnata conferisce un mero potere di segnalazione volto a sollecitare l'intervento dei soggetti di volta in volta deputati a provvedere, in base alle disposizioni di legge vigenti e in relazione alle circostanze del caso concreto. La genericità di tale prescrizione esclude l'interferenza nella materia di cui all'evocato parametro, poiché la mera previsione di un indeterminato obbligo di segnalazione, senza l'attribuzione di alcuna specifica competenza e la previsione di alcuno specifico provvedimento, non può che rinviare alle vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica per la definizione del concreto intervento da effettuare.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. - dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Toscana n. 70 del 2019, che consente alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze, nell'attuazione degli interventi di contenimento degli ungulati, di chiedere all'autorità competente l'emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l'incolumità pubblica. La norma regionale impugnata conferisce un mero potere di segnalazione volto a sollecitare l'intervento dei soggetti di volta in volta deputati a provvedere, in base alle disposizioni di legge vigenti e in relazione alle circostanze del caso concreto. La genericità di tale prescrizione esclude l'interferenza nella materia di cui all'evocato parametro, poiché la mera previsione di un indeterminato obbligo di segnalazione, senza l'attribuzione di alcuna specifica competenza e la previsione di alcuno specifico provvedimento, non può che rinviare alle vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica per la definizione del concreto intervento da effettuare.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
25/11/2019
n. 70
art. 3
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte