Sentenza 337/1985 (ECLI:IT:COST:1985:337)
Massima numero 11248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  10/12/1985;  Decisione del  10/12/1985
Deposito del 13/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11247  11249  11250


Titolo
SENT. 337/85 B. IMPIEGO PUBBLICO - CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTO D'IMPIEGO O DI LAVORO IN CORSO - IMPIGNORABILITA' DEGLI STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI - ASSERITA IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI UN SERVIZIO PUBBLICO AI DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - dpr 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1, comma primo. - cst art. 3.

Testo
Va dichiarata la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, quando non ne risulti adeguatamente motivata la rilevanza nel giudizio a quo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui equipara - ai fini del divieto di pignorabilita' degli stipendi, salari ed altri emolumenti - i dipendenti delle imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazione ai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte