Sentenza 337/1985 (ECLI:IT:COST:1985:337)
Massima numero 11249
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
10/12/1985; Decisione del
10/12/1985
Deposito del 13/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 337/85 C. IMPIEGO PUBBLICO - CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTO DI IMPIEGO E DI LAVORO IN CORSO - IMPIGNORABILITA' DEGLI STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1, comma primo. - cst artt. 3 e 24, comma primo.
SENT. 337/85 C. IMPIEGO PUBBLICO - CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTO DI IMPIEGO E DI LAVORO IN CORSO - IMPIGNORABILITA' DEGLI STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1, comma primo. - cst artt. 3 e 24, comma primo.
Testo
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza - relativamente all'impignorabilita' dei crediti dei dipendenti in corso di rapporto d'impiego o di lavoro, e in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, a norma del quale non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennita', i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie, che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati), e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazione o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti). - S. n. 49/1976.
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui altra identica sia stata gia' dichiarata non fondata e non siano state prospettate ragioni che possano indurre ad una diversa decisione. (Manifesta infondatezza - relativamente all'impignorabilita' dei crediti dei dipendenti in corso di rapporto d'impiego o di lavoro, e in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, a norma del quale non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennita', i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie, che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati), e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazione o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti). - S. n. 49/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte