Sentenza 337/1985 (ECLI:IT:COST:1985:337)
Massima numero 11250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
10/12/1985; Decisione del
10/12/1985
Deposito del 13/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 337/85 D. IMPIEGO PUBBLICO - STIPENDI CORRISPOSTI DAGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - IMPIGNORABILITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1, comma primo. - cst art. 3.
SENT. 337/85 D. IMPIEGO PUBBLICO - STIPENDI CORRISPOSTI DAGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - IMPIGNORABILITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dpr 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1, comma primo. - cst art. 3.
Testo
La diversa disciplina del rapporto di impiego o di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici economici, per i quali vige il divieto - comune ai dipendenti di tutti gli enti pubblici - di sottoporre a pignoramento gli stipendi o salari od altri emolumenti, si giustifica perche': a) assume rilievo non il contenuto ma il risultato del rapporto; b) per gli istituti di credito di diritto pubblico il pubblico interesse si esprime nella obbligatoria approvazione governativa degli statuti e dei mutamenti di questi e nel controllo della P.A. su qualsiasi azione o funzione degli stessi. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui vieta di pignorare gli stipendi, salari o altri emolumenti corrisposti dagli enti pubblici economici ai loro dipendenti, sollevata sotto il profilo della differenza di trattamento rispetto alla normativa vigente per i dipendenti privati). - S. nn. 88/1963; 49/1976.
La diversa disciplina del rapporto di impiego o di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici economici, per i quali vige il divieto - comune ai dipendenti di tutti gli enti pubblici - di sottoporre a pignoramento gli stipendi o salari od altri emolumenti, si giustifica perche': a) assume rilievo non il contenuto ma il risultato del rapporto; b) per gli istituti di credito di diritto pubblico il pubblico interesse si esprime nella obbligatoria approvazione governativa degli statuti e dei mutamenti di questi e nel controllo della P.A. su qualsiasi azione o funzione degli stessi. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui vieta di pignorare gli stipendi, salari o altri emolumenti corrisposti dagli enti pubblici economici ai loro dipendenti, sollevata sotto il profilo della differenza di trattamento rispetto alla normativa vigente per i dipendenti privati). - S. nn. 88/1963; 49/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte