Ordinanza 338/1985 (ECLI:IT:COST:1985:338)
Massima numero 11251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  10/12/1985;  Decisione del  10/12/1985
Deposito del 13/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 338/85. OLTRAGGIO VIOLENZA RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE O AUTORITA' - MANCATA PREVISIONE DELL'EXCEPTIO VERITATIS NELL'IPOTESI DI OLTRAGGIO A CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - cp art. 342. - cst artt. 1, 3, 21 e 101.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 1, 3, 21 e 101 della Costituzione, dell'art. 342 cod. pen., (oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario) sollevata in quanto, quando l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato (art. 342, terzo comma) non consente la prova liberatoria. Infatti, l'indicazione degli artt. 1, 21 e 101 Cost., non risulta sorretta da alcuna argomentazione ne', d'altra parte, l'ordinanza di rimessione chiarisce in che consistano i fatti costitutivi del delitto di oltraggio, sottoposti all'esame del giudice a quo, sicche' rimane carente la stessa motivazione sulla rilevanza della questione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte