Ordinanza 339/1985 (ECLI:IT:COST:1985:339)
Massima numero 11252
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  10/12/1985;  Decisione del  10/12/1985
Deposito del 13/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 339/85. EDILIZIA E URBANISTICA - ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE - EFFETTI SULLE LICENZE GIA' RILASCIATE - TERMINE A PENA DI DECADENZA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - INESISTENZA DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO COSTITUZIONALMENTE CENSURABILI - NECESSITA' DI PROVVEDIMENTI SUL GOVERNO DEL TERRITORIO - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, penultimo comma, come sostituito dalla l 6 agosto 1967, n. 765, art. 10. - cst artt. 3, 41 e 52.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41 e 52 Cost., dell'art. 31, penultimo comma, legge 17 agosto 1942, n. 1150 come sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nella parte in cui prevede la decadenza delle licenze edilizie in contrasto con le nuove previsioni urbanistiche salvo che i lavori relativi siano iniziati e vengano terminati entro il termine di tre anni dalla data di inizio in quanto: il termine triennale di cui al novellato art. 31, penultimo comma, si applica soltanto alle licenze rilasciate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967; il termine stesso non puo' dirsi affatto inadeguato al caso delle licenze contrastanti con le sopravvenute previsioni urbanistiche; la prevista decadenza delle licenze medesime non comporta nessuna disparita' di trattamento costituzionalmente censurabile e la libera iniziativa economica dei costruttori e il godimento delle aree fabbricabili, giustamente devono sottostare ai provvedimenti nei quali si concreta il governo del territorio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 52

Altri parametri e norme interposte