Ordinanza 339/1985 (ECLI:IT:COST:1985:339)
Massima numero 11252
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
10/12/1985; Decisione del
10/12/1985
Deposito del 13/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 339/85. EDILIZIA E URBANISTICA - ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE - EFFETTI SULLE LICENZE GIA' RILASCIATE - TERMINE A PENA DI DECADENZA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - INESISTENZA DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO COSTITUZIONALMENTE CENSURABILI - NECESSITA' DI PROVVEDIMENTI SUL GOVERNO DEL TERRITORIO - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, penultimo comma, come sostituito dalla l 6 agosto 1967, n. 765, art. 10. - cst artt. 3, 41 e 52.
ORD. 339/85. EDILIZIA E URBANISTICA - ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE - EFFETTI SULLE LICENZE GIA' RILASCIATE - TERMINE A PENA DI DECADENZA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - INESISTENZA DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO COSTITUZIONALMENTE CENSURABILI - NECESSITA' DI PROVVEDIMENTI SUL GOVERNO DEL TERRITORIO - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, penultimo comma, come sostituito dalla l 6 agosto 1967, n. 765, art. 10. - cst artt. 3, 41 e 52.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41 e 52 Cost., dell'art. 31, penultimo comma, legge 17 agosto 1942, n. 1150 come sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nella parte in cui prevede la decadenza delle licenze edilizie in contrasto con le nuove previsioni urbanistiche salvo che i lavori relativi siano iniziati e vengano terminati entro il termine di tre anni dalla data di inizio in quanto: il termine triennale di cui al novellato art. 31, penultimo comma, si applica soltanto alle licenze rilasciate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967; il termine stesso non puo' dirsi affatto inadeguato al caso delle licenze contrastanti con le sopravvenute previsioni urbanistiche; la prevista decadenza delle licenze medesime non comporta nessuna disparita' di trattamento costituzionalmente censurabile e la libera iniziativa economica dei costruttori e il godimento delle aree fabbricabili, giustamente devono sottostare ai provvedimenti nei quali si concreta il governo del territorio.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41 e 52 Cost., dell'art. 31, penultimo comma, legge 17 agosto 1942, n. 1150 come sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nella parte in cui prevede la decadenza delle licenze edilizie in contrasto con le nuove previsioni urbanistiche salvo che i lavori relativi siano iniziati e vengano terminati entro il termine di tre anni dalla data di inizio in quanto: il termine triennale di cui al novellato art. 31, penultimo comma, si applica soltanto alle licenze rilasciate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967; il termine stesso non puo' dirsi affatto inadeguato al caso delle licenze contrastanti con le sopravvenute previsioni urbanistiche; la prevista decadenza delle licenze medesime non comporta nessuna disparita' di trattamento costituzionalmente censurabile e la libera iniziativa economica dei costruttori e il godimento delle aree fabbricabili, giustamente devono sottostare ai provvedimenti nei quali si concreta il governo del territorio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 52
Altri parametri e norme interposte