Ordinanza 340/1985 (ECLI:IT:COST:1985:340)
Massima numero 11253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
10/12/1985; Decisione del
10/12/1985
Deposito del 13/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 340/85. PROCESSO PENALE - CAUSE DI RICUSAZIONE O ASTENSIONE - MANCATA PREVISIONE TRA ESSE DEL GIUDICANTE CHE RIVESTE PER LEGGE LA CARICA DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO DI CASA MANDAMENTALE - PRINCIPIO DELLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - CONTENUTO - PARAMETRO NON CONFERENTE NEL CASO DI SPECIE - MANIFESTA INFONDATEZZA. - pp artt. 61 e ss. - cst art. 25, primo comma.
ORD. 340/85. PROCESSO PENALE - CAUSE DI RICUSAZIONE O ASTENSIONE - MANCATA PREVISIONE TRA ESSE DEL GIUDICANTE CHE RIVESTE PER LEGGE LA CARICA DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO DI CASA MANDAMENTALE - PRINCIPIO DELLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - CONTENUTO - PARAMETRO NON CONFERENTE NEL CASO DI SPECIE - MANIFESTA INFONDATEZZA. - pp artt. 61 e ss. - cst art. 25, primo comma.
Testo
In base alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il nucleo del primo comma dell'art. 25 Cost. consiste nel principio di precostituzione del giudice, cioe' nell'esigenza che questi venga istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie: il che non consente di desumerne che sia costituzionalmente necessario prevedere od imporre - per effetto di tale principio - l'astensione o la ricusazione di un giudice in quanto direttore amministrativo di una casa mandamentale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., degli artt. 61 e ss. cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono "tra le cause di ricusazione o astensione, la posizione del giudicante che ricopre per legge la veste di direttore amministrativo di una casa mandamentale"). - S. 29/1958.
In base alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il nucleo del primo comma dell'art. 25 Cost. consiste nel principio di precostituzione del giudice, cioe' nell'esigenza che questi venga istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie: il che non consente di desumerne che sia costituzionalmente necessario prevedere od imporre - per effetto di tale principio - l'astensione o la ricusazione di un giudice in quanto direttore amministrativo di una casa mandamentale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., degli artt. 61 e ss. cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono "tra le cause di ricusazione o astensione, la posizione del giudicante che ricopre per legge la veste di direttore amministrativo di una casa mandamentale"). - S. 29/1958.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte