Ordinanza 342/1985 (ECLI:IT:COST:1985:342)
Massima numero 11255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  10/12/1985;  Decisione del  10/12/1985
Deposito del 13/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11256


Titolo
ORD. 342/85 A. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - MUTUI IPOTECARI - INTERESSI DEDUCIBILI - INDEDUCIBILITA' PER ALTRE FATTISPECIE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - dpr 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, primo comma, lett. a) modificato dall'art. 5, l 13 aprile 1977, n. 114. - cst artt. 3 e 53.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, cosi' come modificato dall'art. 5, legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui detta norma consente la deducibilita' del reddito complessivo degli interessi passivi e degli oneri accessori dipendenti da mutui solo ove detti mutui siano garantiti da ipoteca su immobili, in quanto identica questione e' stata gia' dichiarata infondata sul rilievo che la limitazione della deducibilita' degli interessi ai soli mutui ipotecari e' giustificata dall'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di controllare la effettiva sussistenza del negozio da cui nascono gli interessi stessi. - S. n. 143/1982 e O. n. 365/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte