Volontariato - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Contributi straordinari per il sostegno alla mobilità e accessibilità delle persone con disabilità - Enti beneficiari - Associazioni di volontariato e di promozione sociale con sede in Regione, iscritte nei rispettivi registri regionali - Ricorso del Governo - Ius superveniens abrogativo della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 118, quarto comma, Cost. - dell'art. 9, comma 36, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2019, che ha sostituito il comma 29 dell'art. 9 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 2018, prevedendo che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di volontariato e di promozione sociale con sede in Regione, iscritte nei rispettivi registri regionali e aventi quali esplicite finalità statutarie la tutela e promozione sociale delle persone con disabilità, contributi straordinari per sostenere gli oneri connessi all'acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2 allestiti per il trasporto di persone con disabilità. Nelle more del giudizio, la disposizione regionale sostituita da quella impugnata è stata abrogata dall'art. 8, comma 7, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2019, che, contestualmente, ha modificato la disciplina dei contributi in questione in termini oggettivamente satisfattivi delle pretese avanzate con il ricorso, mentre la Regione resistente ha attestato la mancata applicazione della norma impugnata.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la modifica normativa, intervenuta nel corso del giudizio, della disposizione oggetto della questione di legittimità costituzionale promossa in via principale, determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono, al contempo, due condizioni: il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e il fatto che la disposizione censurata non abbia avuto medio tempore applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2020, n. 70 del 2020, n. 25 del 2020, n. 287 del 2019 e n. 56 del 2019).