Ordinanza 343/1985 (ECLI:IT:COST:1985:343)
Massima numero 11258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  10/12/1985;  Decisione del  10/12/1985
Deposito del 13/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11257


Titolo
ORD. 343/85 B. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI DESTINATI AD USO ABITATIVO - NUOVE NORME SULL'EQUO CANONE - RINNOVO TACITO - CONTRATTI GIA' SOGGETTI, O NO, A PROROGA - DISCIPLINA DIFFERENZIATA IN ORDINE ALLA NECESSITA' DELLA DISDETTA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 27 luglio 1978, n. 392, artt. 58 e 65. - cst art. 3.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - in quanto, relativamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge, l'art. 58 non prevede, per i contratti gia' soggetti a proroga, il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza della previa disdetta del locatore, di cui al precedente art. 3, richiamato invece dall'art. 65 per i contratti non soggetti a proroga; la questione, infatti, e' stata gia' dichiarata infondata dalla Corte, la quale ha ribadito che la diversita' di disciplina stabilita per le due categorie di contratti "prorogati" e non "prorogati", di cui alle impugnate norme, a proposito della necessita' della disdetta prima della cessazione del rapporto, non risulta irrazionale. - S. nn. 281/1984 e 33/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte