Ordinanza 344/1985 (ECLI:IT:COST:1985:344)
Massima numero 11259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  10/12/1985;  Decisione del  10/12/1985
Deposito del 13/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 344/85. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - DIRITTO DEL LOCATORE DI FRUIRE DELL'IMMOBILE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO SENZA DOVER PROVARE UNA GIUSTA CAUSA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 27 luglio 1978, n. 392, art. 3; pc art. 657. - cst artt. 2, 3, 41 e 42.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 42 Cost., degli artt. 657 c.p.c. e 3 l. 27 luglio 1978, n. 392, in quanto consentono al locatore di usufruire della cessazione del rapporto locativo, alla scadenza del termine, senza dover provare un giustificato motivo. Tale questione, infatti, e' stata gia' decisa nel senso della non fondatezza. - S. n. 252/1983 e O. n. 216/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte