Sentenza 349/1985 (ECLI:IT:COST:1985:349)
Massima numero 11266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SAJA-GRECO
Udienza Pubblica del  12/12/1985;  Decisione del  12/12/1985
Deposito del 17/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11265  11267  11268  11269  11270  11271  11272  11273  11274  11275


Titolo
SENT. 349/85 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONI EROGATE DALLE GESTIONI SPECIALI - ESTENSIONE AD ESSE DEL SISTEMA DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA CONTRATTUALE DEI SINDACATI - RIFERIMENTO AD UNA IPOTESI GENERICA - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - dl 23 dicembre 1977, n. 942 (convertito nella l 27 febbraio 1978, n. 41), art. 1. - cst art. 39.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale allorche' la censura sia proposta non gia' in relazione ad una situazione costituente oggetto del giudizio a quo, bensi' ad una generica ipotesi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, sollevata in riferimento all'art. 39 Cost. in quanto il sistema di perequazione da detta norma previsto in materia previdenziale, potrebbe avere modificato in peggio i criteri stabiliti dai contratti collettivi, cosi' violando l'autonomia contrattuale dei sindacati).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Altri parametri e norme interposte