Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Interventi di contrasto alla povertà - Risorse non utilizzate nell'anno 2019 e confermate in capo ai Servizi sociali dei Comuni (SSC) - Destinatari - Nuclei familiari con almeno un componente residente in Regione da non meno di cinque anni continuativi - Non computabilità, in caso di rimpatrio di corregionali, del periodo di residenza all'estero - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 9, comma 51, lett. b), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2019, limitatamente alle parole «da almeno cinque anni continuativi. In caso di rimpatrio di corregionali, il periodo di residenza all'estero non è computato e non è considerato quale causa di interruzione della continuità della residenza in regione». La disposizione impugnata dal Governo, nel disporre un criterio di ammissione alle risorse destinate a soddisfare un bisogno basilare e immediato dei beneficiari selezionati, genericamente correlato alla loro situazione di povertà, basato sulla residenza protratta in Regione per almeno cinque anni continuativi, nega irragionevolmente l'erogazione della prestazione a chiunque abbia la (sola) residenza nella Regione. Non vi è, infatti, alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari dell'essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la protrazione nel tempo di tale insediamento. Una volta ricondotto il requisito di ammissione dalla residenza protratta alla mera «residenza in regione», infine, anche la deroga connessa al periodo di residenza all'estero risulta priva di significato. (Precedenti citati: sentenze n. 222 del 2013, n. 40 del 2011 e n. 187 del 2010).
La residenza prolungata, quale requisito per l'accesso alle provvidenze connesse a bisogni primari, può rilevare come criterio premiale, da valutare in sede di formazione della graduatoria, ma non può costituire un requisito che preclude di per sé il suddetto accesso. (Precedenti citati: sentenze n. 281 del 2020, n. 44 del 2020 e n. 107 del 2018).