Sentenza 349/1985 (ECLI:IT:COST:1985:349)
Massima numero 11267
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SAJA-GRECO
Udienza Pubblica del  12/12/1985;  Decisione del  12/12/1985
Deposito del 17/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11265  11266  11268  11269  11270  11271  11272  11273  11274  11275


Titolo
SENT. 349/85 C. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI DURATA - MODIFICA SFAVOREVOLE CON EFFETTI SU DIRITTI SOGGETTIVI PERFETTI - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA, DELLA NON ARBITRARIETA' E DELLA IRRETROATTIVITA' NELLA MATERIA PENALE - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO DEL CITTADINO NELLA SICUREZZA GIURIDICA.

Testo
Nel nostro sistema costituzionale non e' vietato al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, comma secondo, Cost.). Dette disposizioni, pero', al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando cosi' anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto. - S. nn. 210/1971; 36/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte