Sentenza 349/1985 (ECLI:IT:COST:1985:349)
Massima numero 11267
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SAJA-GRECO
Udienza Pubblica del
12/12/1985; Decisione del
12/12/1985
Deposito del 17/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 349/85 C. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI DURATA - MODIFICA SFAVOREVOLE CON EFFETTI SU DIRITTI SOGGETTIVI PERFETTI - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA, DELLA NON ARBITRARIETA' E DELLA IRRETROATTIVITA' NELLA MATERIA PENALE - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO DEL CITTADINO NELLA SICUREZZA GIURIDICA.
SENT. 349/85 C. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI DURATA - MODIFICA SFAVOREVOLE CON EFFETTI SU DIRITTI SOGGETTIVI PERFETTI - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA, DELLA NON ARBITRARIETA' E DELLA IRRETROATTIVITA' NELLA MATERIA PENALE - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO DEL CITTADINO NELLA SICUREZZA GIURIDICA.
Testo
Nel nostro sistema costituzionale non e' vietato al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, comma secondo, Cost.). Dette disposizioni, pero', al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando cosi' anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto. - S. nn. 210/1971; 36/1985.
Nel nostro sistema costituzionale non e' vietato al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, comma secondo, Cost.). Dette disposizioni, pero', al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando cosi' anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto. - S. nn. 210/1971; 36/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte