Sentenza 349/1985 (ECLI:IT:COST:1985:349)
Massima numero 11268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SAJA-GRECO
Udienza Pubblica del
12/12/1985; Decisione del
12/12/1985
Deposito del 17/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 349/85 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONI EROGATE DALLE GESTIONI SPECIALI - ESTENSIONE AD ESSE DEL SISTEMA DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA - ASSERITO TRATTAMENTO PEGGIORATIVO CON ILLECITA INCIDENZA SUI DIRITTI QUESITI - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - GIUSTIFICAZIONE - RAZIONALITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dl 23 dicembre 1977, n. 942 (convertito nella l. 27 febbraio 1978, n. 41), art. 1. - cst artt. 42, 45, 47 e 53.
SENT. 349/85 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONI EROGATE DALLE GESTIONI SPECIALI - ESTENSIONE AD ESSE DEL SISTEMA DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA - ASSERITO TRATTAMENTO PEGGIORATIVO CON ILLECITA INCIDENZA SUI DIRITTI QUESITI - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - GIUSTIFICAZIONE - RAZIONALITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dl 23 dicembre 1977, n. 942 (convertito nella l. 27 febbraio 1978, n. 41), art. 1. - cst artt. 42, 45, 47 e 53.
Testo
Se e' vero che in linea di principio deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che, nel rispetto dell'autonomia negoziale privata, modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non puo' pero' ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale, per cui non e' consentita una modifica legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura e' subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente maturate dai lavoratori per il tempo necessario alla cessazione della propria attivita'; ma una siffatta irrazionale incidenza va esclusa nel caso della estensione normativa ai pensionati delle gestioni speciali del sistema di perequazione automatica previsto dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, perche' il sacrificio da essa determinato, da un lato, e' strettamente collegato, secondo una valutazione legislativa che non puo' ritenersi irrazionale, alla necessita' di evitare in un momento di grave crisi economica notevoli disparita' fra le diverse categorie di pensionati, con le conseguenti tensioni sociali, mentre dall'altro risulta sensibilmente contenuto nelle sue dimensioni quantitative e temporali, dato che il legislatore ha sostituito senza eccessivi indugi il sistema denunciato con altro, piu' rispondente alle esigenze dei pensionati, ed ha poi altresi' provveduto a compensare, sia pure in parte, il mancato incremento patrimoniale verificatosi nel periodo di vigenza della norma. (Non fondatezza . in riferimento agli artt. 42, 45, 47 e 53 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, conv. nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, sollevata sotto il profilo che non sarebbe stato pernesso al legislatore disporre la estensione del sistena perequativo introdotto dall'art. 10 della legge n. 160 del 1975 ai pensionati delle gestioni speciali, perche' idonea a peggiorare il trattamento gia' assicurato a costoro per effetto di diritti quesiti, che la nuova legge era tenuta a rispettare).
Se e' vero che in linea di principio deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che, nel rispetto dell'autonomia negoziale privata, modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non puo' pero' ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale, per cui non e' consentita una modifica legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura e' subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente maturate dai lavoratori per il tempo necessario alla cessazione della propria attivita'; ma una siffatta irrazionale incidenza va esclusa nel caso della estensione normativa ai pensionati delle gestioni speciali del sistema di perequazione automatica previsto dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, perche' il sacrificio da essa determinato, da un lato, e' strettamente collegato, secondo una valutazione legislativa che non puo' ritenersi irrazionale, alla necessita' di evitare in un momento di grave crisi economica notevoli disparita' fra le diverse categorie di pensionati, con le conseguenti tensioni sociali, mentre dall'altro risulta sensibilmente contenuto nelle sue dimensioni quantitative e temporali, dato che il legislatore ha sostituito senza eccessivi indugi il sistema denunciato con altro, piu' rispondente alle esigenze dei pensionati, ed ha poi altresi' provveduto a compensare, sia pure in parte, il mancato incremento patrimoniale verificatosi nel periodo di vigenza della norma. (Non fondatezza . in riferimento agli artt. 42, 45, 47 e 53 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, conv. nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, sollevata sotto il profilo che non sarebbe stato pernesso al legislatore disporre la estensione del sistena perequativo introdotto dall'art. 10 della legge n. 160 del 1975 ai pensionati delle gestioni speciali, perche' idonea a peggiorare il trattamento gia' assicurato a costoro per effetto di diritti quesiti, che la nuova legge era tenuta a rispettare).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 45
Costituzione
art. 47
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte