Sentenza 349/1985 (ECLI:IT:COST:1985:349)
Massima numero 11269
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SAJA-GRECO
Udienza Pubblica del
12/12/1985; Decisione del
12/12/1985
Deposito del 17/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 349/85 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONI EROGATE DALLE GESTIONI SPECIALI - ESTENSIONE AD ESSE DEL SISTEMA DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PROPORZIONALITA' ED ADEGUATEZZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - CRITERI DI AUMENTO PERCENTUALE DELLE PENSIONI - TEMPORANEITA' DELLA VIGENZA DELLA DISCIPLINA RELATIVA - INTERVENUTE MODIFICHE LEGISLATIVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dl 23 dicembre 1977, n. 942 (convertito nella l 27 febbraio 1978, n. 41), art. 1; l 3 giugno 1975, n. 160, art. 10. - cst artt. 36 e 38.
SENT. 349/85 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONI EROGATE DALLE GESTIONI SPECIALI - ESTENSIONE AD ESSE DEL SISTEMA DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PROPORZIONALITA' ED ADEGUATEZZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - CRITERI DI AUMENTO PERCENTUALE DELLE PENSIONI - TEMPORANEITA' DELLA VIGENZA DELLA DISCIPLINA RELATIVA - INTERVENUTE MODIFICHE LEGISLATIVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dl 23 dicembre 1977, n. 942 (convertito nella l 27 febbraio 1978, n. 41), art. 1; l 3 giugno 1975, n. 160, art. 10. - cst artt. 36 e 38.
Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, dagli artt. 36 e 38 Cost. scaturisce una particolare protezione per il lavoratore, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione in costanza di servizio, della quale costituisce sostanzialmente un prolungamento a fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantita' ed alla qualita' del lavoro prestato, e deve in ogni caso assicurare al lavoratore medesimo ed alla sua famiglia i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per un'esistenza libera e dignitosa: proporzionalita' ed adeguatezza, che non debbono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta. Cio', pero', non comporta automaticamente la necessaria ed integrale coincidenza tra il livello della pensione e l'ultima retribuzione poiche' lascia sempre sussistere una sfera di discrezionalita' riservata al legislatore per l'attuazione, anche graduale, dei suddetti principi, cosi' come consente di dettare discipline con carattere temporaneo e contingente introduttive di sistemi non rispondenti a criteri di ragionevolezza e proporzionalita', che possono accettarsi solo in quanto restino in vigore per pochi anni. Di conseguenza, non puo' ritenersi costituzionalmente illegittimo il sistema perequativo previsto dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (che ha sostituito quello della legge 30 aprile 1969, n. 153, che aveva determinato la perequazione automatica delle pensioni in base ad un criterio di aumento percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT), essendo stato abolito, con decorrenza dal 1 gennaio 1974, dall'art. 21 della legge n. 730 del 1983, la quale ha disposto che la perequazione automatica torni ad operare per tutte le forme previdenziali solo in cifra percentuale, in base agli stessi indici di aumento della scala mobile dei lavoratori dell'industria, mentre con l'art. 10 della successiva legge n. 140 del 1985 si e' disposto, proprio allo scopo di riparare agli effetti negativi della legge n. 160 del 1975, che le pensioni erogate dalle gestioni speciali dovranno essere valutate con i criteri previsti dalle normative delle singole gestioni e secondo le possibilita' economiche di esse. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali sopra richiamati - degli artt. 1 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e 10 legge n. 160 del 1975, sollevata sotto il profilo che con il sistema perequativo istituito da questa disposizione - fondato su due elementi, i quali, per la scarsa incidenza di quello variabile e la preponderante rilevanza di quello fisso, avrebbero causato il c.d. fenomeno dell'appiattimento - nonche' con l'estensione di esso alle gestioni speciali previste dal detto art. 1 del d.l. 942 del 1977, sarebbero stati violati i principi di proporzionalita' ed adeguatezza, riferibili non solo alla retribuzione, ma anche al trattamento pensionistico). - S. n. 26/1980.
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, dagli artt. 36 e 38 Cost. scaturisce una particolare protezione per il lavoratore, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione in costanza di servizio, della quale costituisce sostanzialmente un prolungamento a fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantita' ed alla qualita' del lavoro prestato, e deve in ogni caso assicurare al lavoratore medesimo ed alla sua famiglia i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per un'esistenza libera e dignitosa: proporzionalita' ed adeguatezza, che non debbono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta. Cio', pero', non comporta automaticamente la necessaria ed integrale coincidenza tra il livello della pensione e l'ultima retribuzione poiche' lascia sempre sussistere una sfera di discrezionalita' riservata al legislatore per l'attuazione, anche graduale, dei suddetti principi, cosi' come consente di dettare discipline con carattere temporaneo e contingente introduttive di sistemi non rispondenti a criteri di ragionevolezza e proporzionalita', che possono accettarsi solo in quanto restino in vigore per pochi anni. Di conseguenza, non puo' ritenersi costituzionalmente illegittimo il sistema perequativo previsto dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (che ha sostituito quello della legge 30 aprile 1969, n. 153, che aveva determinato la perequazione automatica delle pensioni in base ad un criterio di aumento percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT), essendo stato abolito, con decorrenza dal 1 gennaio 1974, dall'art. 21 della legge n. 730 del 1983, la quale ha disposto che la perequazione automatica torni ad operare per tutte le forme previdenziali solo in cifra percentuale, in base agli stessi indici di aumento della scala mobile dei lavoratori dell'industria, mentre con l'art. 10 della successiva legge n. 140 del 1985 si e' disposto, proprio allo scopo di riparare agli effetti negativi della legge n. 160 del 1975, che le pensioni erogate dalle gestioni speciali dovranno essere valutate con i criteri previsti dalle normative delle singole gestioni e secondo le possibilita' economiche di esse. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali sopra richiamati - degli artt. 1 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e 10 legge n. 160 del 1975, sollevata sotto il profilo che con il sistema perequativo istituito da questa disposizione - fondato su due elementi, i quali, per la scarsa incidenza di quello variabile e la preponderante rilevanza di quello fisso, avrebbero causato il c.d. fenomeno dell'appiattimento - nonche' con l'estensione di esso alle gestioni speciali previste dal detto art. 1 del d.l. 942 del 1977, sarebbero stati violati i principi di proporzionalita' ed adeguatezza, riferibili non solo alla retribuzione, ma anche al trattamento pensionistico). - S. n. 26/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte