Sentenza 349/1985 (ECLI:IT:COST:1985:349)
Massima numero 11270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SAJA-GRECO
Udienza Pubblica del
12/12/1985; Decisione del
12/12/1985
Deposito del 17/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 349/85 F. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONI EROGATE DALLE GESTIONI SPECIALI - ESTENSIONE AD ESSE DEL SISTEMA DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA - TITOLARI DI UNA PENSIONE MINIMA OPPURE SUPERIORE AL MINIMO - RAFFRONTO CON LE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI IN SERVIZIO - POSIZIONE PECULIARE DEI DIRIGENTI D'AZIENDA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dl 23 dicembre 1977, n. 942 (convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41), art. 1; l 3 giugno 1975,n. 160, art. 10. - cst art. 3.
SENT. 349/85 F. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONI EROGATE DALLE GESTIONI SPECIALI - ESTENSIONE AD ESSE DEL SISTEMA DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA - TITOLARI DI UNA PENSIONE MINIMA OPPURE SUPERIORE AL MINIMO - RAFFRONTO CON LE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI IN SERVIZIO - POSIZIONE PECULIARE DEI DIRIGENTI D'AZIENDA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dl 23 dicembre 1977, n. 942 (convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41), art. 1; l 3 giugno 1975,n. 160, art. 10. - cst art. 3.
Testo
Il principio costituzionale di eguaglianza presuppone che le situazioni poste a raffronto siano identiche ovvero, quanto meno, omogenee, sicche', qualora risulti evidente l'intrinseca eterogeneita', sia sotto il profilo sociale che sotto quello strettamente economico, di due categorie di soggetti, non puo' considerarsi irrazionale una diversa disciplina per ciascuna di esse. Di conseguenza, non sussiste ingiustificata diseguaglianza fra pensionati con trattamento superiore al minimo, a cui si riferisce il sistema di perequazione previsto dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 - esteso alle pensioni erogate dalle gestioni speciali dall'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, conv. nella legge 27 febbraio 1978, n. 1) - e titolari di pensioni pari al minimo, alle quali si applica il diverso criterio dell'art. 9 della stessa legge n. 160 del 1975, che prevede un aumento percentuale pari a quello delle retribuzioni minime nel settore dell'industria, trattandosi di categorie diverse di soggetti, senza considerare poi che detto art. 9 si appalesa inidoneo a costituire un elemento costante di raffronto, in quanto agisce variamente secondo l'importo delle pensioni. Del pari non puo' ritenersi arbitrario un differente ordinamento in tema di perequazione riguardo al trattamento pensionistico, da un lato, ed il sistema di retribuzione dei lavoratori in servizio, dall'altro, essendo palesamente diversa la posizione di costoro rispetto a quella dei pensionati; cosi' come non e' ingiustificata la diversita' di trattamento dei dirigenti delle aziende industriali (i pensionati Inpdai), i quali, gia' prima dell'entrata in vigore della legge n. 160 del 1975, avevano una base massima di calcolo, e percio' di ammontare, della pensione, poiche' tale peculiarita' non va considerata isolatamente ma in riferimento all'intero status normativo ed economico di detti pensionati, e poi semmai sarebbero censurabili le norme che stabiliscono la sunnominata base massima ma non quelle relative alla perequazione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, conv. nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sollevata sotto il profilo che con il criterio di perequazione introdotto da quest'ultima disposizione sarebbero state poste in essere irragionevoli disparita' fra: a) pensionati con trattamento superiore al minimo, a cui si riferiscono le norme denunciate, e titolari di pensioni pari al minimo, alle quali si applica il diverso criterio dell'art. 9 della stessa legge n. 160 del 1975; b) fra sistema di perequazione per il trattamento pensionistico, da un lato, e sistema di retribuzione dei lavoratori in servizio, dall'altro; c) fra dirigenti delle aziende industriali, pensionati Inpdai, e gli altri pensionati, sul rilievo che i primi, a differenza dei secondi, gia' prima dell'entrata in vigore della detta legge, avevano una base massima di calcolo, quindi di ammontare, della pensione). - Sulla diversita' delle posizioni dei pensionati e dei lavoratori in servizio, v. S. n. 26/1980.
Il principio costituzionale di eguaglianza presuppone che le situazioni poste a raffronto siano identiche ovvero, quanto meno, omogenee, sicche', qualora risulti evidente l'intrinseca eterogeneita', sia sotto il profilo sociale che sotto quello strettamente economico, di due categorie di soggetti, non puo' considerarsi irrazionale una diversa disciplina per ciascuna di esse. Di conseguenza, non sussiste ingiustificata diseguaglianza fra pensionati con trattamento superiore al minimo, a cui si riferisce il sistema di perequazione previsto dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 - esteso alle pensioni erogate dalle gestioni speciali dall'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, conv. nella legge 27 febbraio 1978, n. 1) - e titolari di pensioni pari al minimo, alle quali si applica il diverso criterio dell'art. 9 della stessa legge n. 160 del 1975, che prevede un aumento percentuale pari a quello delle retribuzioni minime nel settore dell'industria, trattandosi di categorie diverse di soggetti, senza considerare poi che detto art. 9 si appalesa inidoneo a costituire un elemento costante di raffronto, in quanto agisce variamente secondo l'importo delle pensioni. Del pari non puo' ritenersi arbitrario un differente ordinamento in tema di perequazione riguardo al trattamento pensionistico, da un lato, ed il sistema di retribuzione dei lavoratori in servizio, dall'altro, essendo palesamente diversa la posizione di costoro rispetto a quella dei pensionati; cosi' come non e' ingiustificata la diversita' di trattamento dei dirigenti delle aziende industriali (i pensionati Inpdai), i quali, gia' prima dell'entrata in vigore della legge n. 160 del 1975, avevano una base massima di calcolo, e percio' di ammontare, della pensione, poiche' tale peculiarita' non va considerata isolatamente ma in riferimento all'intero status normativo ed economico di detti pensionati, e poi semmai sarebbero censurabili le norme che stabiliscono la sunnominata base massima ma non quelle relative alla perequazione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, conv. nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sollevata sotto il profilo che con il criterio di perequazione introdotto da quest'ultima disposizione sarebbero state poste in essere irragionevoli disparita' fra: a) pensionati con trattamento superiore al minimo, a cui si riferiscono le norme denunciate, e titolari di pensioni pari al minimo, alle quali si applica il diverso criterio dell'art. 9 della stessa legge n. 160 del 1975; b) fra sistema di perequazione per il trattamento pensionistico, da un lato, e sistema di retribuzione dei lavoratori in servizio, dall'altro; c) fra dirigenti delle aziende industriali, pensionati Inpdai, e gli altri pensionati, sul rilievo che i primi, a differenza dei secondi, gia' prima dell'entrata in vigore della detta legge, avevano una base massima di calcolo, quindi di ammontare, della pensione). - Sulla diversita' delle posizioni dei pensionati e dei lavoratori in servizio, v. S. n. 26/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte