Sentenza 349/1985 (ECLI:IT:COST:1985:349)
Massima numero 11271
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SAJA-GRECO
Udienza Pubblica del  12/12/1985;  Decisione del  12/12/1985
Deposito del 17/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11265  11266  11267  11268  11269  11270  11272  11273  11274  11275


Titolo
SENT. 349/85 G. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONI EROGATE DALLE GESTIONI SPECIALI - ESTENSIONE AD ESSE DEL SISTEMA DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA - CONSEGUENZE - PREDETERMINAZIONE DELLA PENSIONE - ASSERITA ASSIMILAZIONE AD UNA ESPROPRIAZIONE SENZA INDENNIZZO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA ESPROPRIABILITA' DELLA PROPRIETA' PRIVATA SOLO DIETRO PAGAMENTO DI INDENNIZZO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dl 23 dicembre 1977, n. 942 (convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41), art. 1; l 3 giugno 1975,n. 160, art. 10. - cst art. 42, comma terzo.

Testo
Non puo' dirsi che la predeterminazione della pensione attraverso la previsione di un sistema di perequazione automatica comporti assoggettamento del relativo diritto ad una specie di prelievo forzoso assimilabile ad una espropriazione senza indennizzo, essendo inesatto qualificare in tali termini la situazione giuridica considerata, non trattandosi dell'ablazione di un bene, per cui non viene in discussione l'istituto della proprieta', ma della modificazione del trattamento pensionistico (sia pure in senso sfavorevole) rispetto a quello in precedenza vigente, anche se si deve riconoscere che tale posizione soggettiva, strettamente connessa al rapporto di lavoro ed al conseguente regime previdenziale, meriti la massima tutela, la quale pero' trova la sua fonte nelle disposizioni degli artt. 36 e 38 Cost. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42, comma terzo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, conv. nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sollevata censurando il sistema di perequazione automatica delle pensioni introdotto da quest'ultima disposizione ed esteso alle gestioni speciali previste dal detto art. 1 del d.l. n. 942 del 1977, perche' con esso il "diritto quesito" ad una pensione predeterminata sarebbe stato sottoposto ad un prelievo forzoso simile ad un'espropriazione senza indennizzo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte