Sentenza 349/1985 (ECLI:IT:COST:1985:349)
Massima numero 11272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SAJA-GRECO
Udienza Pubblica del  12/12/1985;  Decisione del  12/12/1985
Deposito del 17/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11265  11266  11267  11268  11269  11270  11271  11273  11274  11275


Titolo
SENT. 349/85 H. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONI SOCIALI - SISTEMA ISPIRATO AL PRINCIPIO SOLIDARISTICO - SISTEMA PREVIDENZIALE OMOGENEO TRA LE CATEGORIE DEI LAVORATORI - FINALITA' POLITICA RIMESSA ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITI - PENSIONI EROGATE DALLE GESTIONI SPECIALI - ESTENSIONE AD ESSE DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA, DELLA TUTELA DEL RISPARMIO E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - dl 23 dicembre 1977, n. 942 (convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41), art. 1; l 3 giugno 1975,n. 160, art. 10. - cst art. 45, 47 e 53.

Testo
A parte la considerazione che in tema di assicurazioni sociali prevale di norma il principio solidaristico e non quello della cooperazione mutualistica, nulla vieta al legislatore di istituire, per superiori esigenze di politica sociale, un sistema previdenziale omogeneo, che impedisca macroscopiche disparita' ed eventuali tensioni fra le varie categorie dei lavoratori, sempre nel rispetto dei principi ad esso specificamente riferibili di cui agli artt. 36 e 38 Cost. e dei limiti di ordine generale, ed avendo riguardo alla "specialita'" di alcuni rapporti. Inoltre, in materia previdenziale, non puo' mai venire in discussione il fenomeno economico del risparmio ma solo il ben diverso istituto della sicurezza sociale; ne' e' invocabile il principio della capacita' contributiva, non trattandosi di imposizioni tributarie, cioe' di prestazioni patrimoniali dirette a contribuire agli oneri finanziari della pubblica amministrazione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 45, 47 e 53 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, conv. nella legge 27 febbraio 1973, n. 41, e 10 legge 3 giugno 1975, n. 160, sollevata censurando il sistema perequativo delle pensioni istituito da detto art. 10, nonche' l'estensione di esso alle gestioni speciali previste dall'art. 1 del d.l. n. 942 del 1977, sull'assunto di una frustrazione della cooperazione mutualistica realizzata attraverso la maggiore contribuzione alla gestione autonoma, di un'ingiustificata diminuzione della pensione considerata come frutto di retribuzione risparmiata, di una sostanziale presenza di imposizione tributaria non commisurata sulla capacita' contributiva del contribuente). - Sulla prevalenza del principio solidaristico in tema di assicurazioni sociali v. S. nn. 132/1984 e 133/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 45

Costituzione  art. 47

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte