Sentenza 349/1985 (ECLI:IT:COST:1985:349)
Massima numero 11273
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SAJA-GRECO
Udienza Pubblica del
12/12/1985; Decisione del
12/12/1985
Deposito del 17/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 349/85 I. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONI EROGATE DALLE GESTIONE SPECIALI - ESTENSIONE AD ESSE DEL SISTEMA DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA - MODALITA' APPLICATIVE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DELLA PREDISPOSIZIONE DI MEZZI ADEGUATI PER LE ESIGENZE DI VITA DEI LAVORATORI IN PENSIONE E DELLA TUTELA DELLA PROPRIETA' PRIVATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 21 dicembre 1978, n. 843, artt. 16 e 18; dl 30 dicembre 1979, n. 663, artt. 14, 14 bis e 14 ter (convertito con legge 29 febbraio 1980, n. 33). - cst artt. 3, 38 e 42.
SENT. 349/85 I. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONI EROGATE DALLE GESTIONE SPECIALI - ESTENSIONE AD ESSE DEL SISTEMA DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA - MODALITA' APPLICATIVE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DELLA PREDISPOSIZIONE DI MEZZI ADEGUATI PER LE ESIGENZE DI VITA DEI LAVORATORI IN PENSIONE E DELLA TUTELA DELLA PROPRIETA' PRIVATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 21 dicembre 1978, n. 843, artt. 16 e 18; dl 30 dicembre 1979, n. 663, artt. 14, 14 bis e 14 ter (convertito con legge 29 febbraio 1980, n. 33). - cst artt. 3, 38 e 42.
Testo
Gli artt. 16 e 18 legge 21 dicembre 1978, n. 843, nonche' 14, 14 bis e 14 ter d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo risultante dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, hanno regolato diversamente talune modalita' del sistema di perequazione automatica delle pensioni istituito dall'art. 10 legge n. 160 del 1975, ed esteso alle gestioni speciali dall'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, cosi' come convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, senza tuttavia alterarne il criterio fondamentale. Le singole disposizioni, succedutesi su alcuni punti, afferiscono strettamente alla gradualita' della disciplina perequativa delle pensioni, che va considerata nella sua sostanziale unitarieta', sicche' risultano prive di una propria autonomia e non suscettibili di un distinto giudizio di legittimita' costituzionale. Trattasi, d'altra parte, di misure legislative disposte in uno dei momenti piu' critici del fenomeno inflattivo e dirette a contenere gli effetti ad esso conseguenti, gravamente negativi per la generalita' dei cittadini e quindi anche per i pensionati; inoltre, la previsione normativa e' stata contenuta in limiti quantitativi talmente esigui da escluderne una sensibile incidenza nel quadro complessivo del singolo trattamento pensionistico. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 38 e 42 - della questione di legittimita'costituzionale delle succitate disposizioni, sollevata sul rilievo che esse, avendo sancito l'inapplicabilita' alla quota aggiuntiva fissa della misura percentuale degli aumenti rispettivamente per gli anni 1979 e 1980, avrebbero ulteriormente peggiorato il trattamento dell'art. 10 legge n. 160 del 1975).
Gli artt. 16 e 18 legge 21 dicembre 1978, n. 843, nonche' 14, 14 bis e 14 ter d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo risultante dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, hanno regolato diversamente talune modalita' del sistema di perequazione automatica delle pensioni istituito dall'art. 10 legge n. 160 del 1975, ed esteso alle gestioni speciali dall'art. 1 d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, cosi' come convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, senza tuttavia alterarne il criterio fondamentale. Le singole disposizioni, succedutesi su alcuni punti, afferiscono strettamente alla gradualita' della disciplina perequativa delle pensioni, che va considerata nella sua sostanziale unitarieta', sicche' risultano prive di una propria autonomia e non suscettibili di un distinto giudizio di legittimita' costituzionale. Trattasi, d'altra parte, di misure legislative disposte in uno dei momenti piu' critici del fenomeno inflattivo e dirette a contenere gli effetti ad esso conseguenti, gravamente negativi per la generalita' dei cittadini e quindi anche per i pensionati; inoltre, la previsione normativa e' stata contenuta in limiti quantitativi talmente esigui da escluderne una sensibile incidenza nel quadro complessivo del singolo trattamento pensionistico. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 38 e 42 - della questione di legittimita'costituzionale delle succitate disposizioni, sollevata sul rilievo che esse, avendo sancito l'inapplicabilita' alla quota aggiuntiva fissa della misura percentuale degli aumenti rispettivamente per gli anni 1979 e 1980, avrebbero ulteriormente peggiorato il trattamento dell'art. 10 legge n. 160 del 1975).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte