Sentenza 349/1985 (ECLI:IT:COST:1985:349)
Massima numero 11274
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SAJA-GRECO
Udienza Pubblica del
12/12/1985; Decisione del
12/12/1985
Deposito del 17/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 349/85 L. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - APPLICAZIONE DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA NON PIU' DI UNA VOLTA NEI CONFRONTI DEI TITOLARI DI PIU' PENSIONI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, PROPORZIONALITA' DELLA RETRIBUZIONE, PREDISPOSIZIONE DI MEZZI ADEGUATI PER LE ESIGENZE DI VITA DEI LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19. - cst artt. 3, 36, 38 e 53.
SENT. 349/85 L. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - APPLICAZIONE DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA NON PIU' DI UNA VOLTA NEI CONFRONTI DEI TITOLARI DI PIU' PENSIONI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, PROPORZIONALITA' DELLA RETRIBUZIONE, PREDISPOSIZIONE DI MEZZI ADEGUATI PER LE ESIGENZE DI VITA DEI LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19. - cst artt. 3, 36, 38 e 53.
Testo
La perequazione automatica ha la peculiare finalita' di compensare il lavoratore ovvero il pensionato delle conseguenze dell'accresciuto costo della vita, costo che non irrazionalmente viene considerato soltanto un volta, onde determinare un unico aumento di quanto corrisposto a titolo di retribuzione o di pensione, il che trova anche conferma nella disciplina dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale statale, la quale, a norma dell'art. 1, quarto comma, legge 27 maggio 1959, n. 324, compete ad un solo titolo, con opzione per la misura piu' favorevole nei casi di consentito cumulo di impiego. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 legge 21 dicembre 1978, n. 843, il quale stabilisce che la perequazione automatica si applica una sola volta ai titolari di piu' pensioni).
La perequazione automatica ha la peculiare finalita' di compensare il lavoratore ovvero il pensionato delle conseguenze dell'accresciuto costo della vita, costo che non irrazionalmente viene considerato soltanto un volta, onde determinare un unico aumento di quanto corrisposto a titolo di retribuzione o di pensione, il che trova anche conferma nella disciplina dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale statale, la quale, a norma dell'art. 1, quarto comma, legge 27 maggio 1959, n. 324, compete ad un solo titolo, con opzione per la misura piu' favorevole nei casi di consentito cumulo di impiego. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 legge 21 dicembre 1978, n. 843, il quale stabilisce che la perequazione automatica si applica una sola volta ai titolari di piu' pensioni).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte