Sentenza 349/1985 (ECLI:IT:COST:1985:349)
Massima numero 11275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SAJA-GRECO
Udienza Pubblica del  12/12/1985;  Decisione del  12/12/1985
Deposito del 17/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11265  11266  11267  11268  11269  11270  11271  11272  11273  11274


Titolo
SENT. 349/85 M. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - APPLICAZIONE DELLA PEREQUAZIONE NEI CONFRONTI DEI PENSIONATI - RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEI LAVORATORI IN SERVIZIO - PERIODICITA' SEMESTRALE IN LUOGO DI QUELLA TRIMESTRALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 29 febbraio 1980, n. 33, art. 1. - cst art. 3.

Testo
Posto che e' diversa la posizione dei lavoratori in servizio rispetto a quella dei pensionati, non risulta arbitraria la disciplina che preveda una regolamentazione differenziata per le due categorie anche sul punto della periodicita' della indicizzazione. Pertanto, non viola il principio di eguaglianza l'art. 1 legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui, aggiungendo al d.l. n. 663/1979, in sede di conversione, l'art. 14 bis, prevede la periodicita' semestrale della perequazione delle pensioni, in luogo di quella trimestrale che e' invece stabilita per la indicizzazione delle retribuzioni dei lavoratori i servizio, tanto piu' che detta disposizione rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla normativa precedente, che prevedeva l'indicizzazione annuale (art. 10 legge n. 160 del 1975), e va collocata quindi nell'ampio quadro gradualmente migliorativo del sistema pensionistico, in corrispondenza all'evoluzione della situazione socio-economica del Paese. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della norma succitata, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento fra pensionati e lavoratori in servizio in quanto, mentre per i primi e' prevista la periodicita' semestrale della perequazione delle pensioni, i secondi fruiscono di un'indicizzazione delle retribuzioni con periodicita' trimestrale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte