Sentenza 349/1985 (ECLI:IT:COST:1985:349)
Massima numero 11275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SAJA-GRECO
Udienza Pubblica del
12/12/1985; Decisione del
12/12/1985
Deposito del 17/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 349/85 M. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - APPLICAZIONE DELLA PEREQUAZIONE NEI CONFRONTI DEI PENSIONATI - RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEI LAVORATORI IN SERVIZIO - PERIODICITA' SEMESTRALE IN LUOGO DI QUELLA TRIMESTRALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 29 febbraio 1980, n. 33, art. 1. - cst art. 3.
SENT. 349/85 M. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - APPLICAZIONE DELLA PEREQUAZIONE NEI CONFRONTI DEI PENSIONATI - RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEI LAVORATORI IN SERVIZIO - PERIODICITA' SEMESTRALE IN LUOGO DI QUELLA TRIMESTRALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 29 febbraio 1980, n. 33, art. 1. - cst art. 3.
Testo
Posto che e' diversa la posizione dei lavoratori in servizio rispetto a quella dei pensionati, non risulta arbitraria la disciplina che preveda una regolamentazione differenziata per le due categorie anche sul punto della periodicita' della indicizzazione. Pertanto, non viola il principio di eguaglianza l'art. 1 legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui, aggiungendo al d.l. n. 663/1979, in sede di conversione, l'art. 14 bis, prevede la periodicita' semestrale della perequazione delle pensioni, in luogo di quella trimestrale che e' invece stabilita per la indicizzazione delle retribuzioni dei lavoratori i servizio, tanto piu' che detta disposizione rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla normativa precedente, che prevedeva l'indicizzazione annuale (art. 10 legge n. 160 del 1975), e va collocata quindi nell'ampio quadro gradualmente migliorativo del sistema pensionistico, in corrispondenza all'evoluzione della situazione socio-economica del Paese. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della norma succitata, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento fra pensionati e lavoratori in servizio in quanto, mentre per i primi e' prevista la periodicita' semestrale della perequazione delle pensioni, i secondi fruiscono di un'indicizzazione delle retribuzioni con periodicita' trimestrale).
Posto che e' diversa la posizione dei lavoratori in servizio rispetto a quella dei pensionati, non risulta arbitraria la disciplina che preveda una regolamentazione differenziata per le due categorie anche sul punto della periodicita' della indicizzazione. Pertanto, non viola il principio di eguaglianza l'art. 1 legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui, aggiungendo al d.l. n. 663/1979, in sede di conversione, l'art. 14 bis, prevede la periodicita' semestrale della perequazione delle pensioni, in luogo di quella trimestrale che e' invece stabilita per la indicizzazione delle retribuzioni dei lavoratori i servizio, tanto piu' che detta disposizione rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla normativa precedente, che prevedeva l'indicizzazione annuale (art. 10 legge n. 160 del 1975), e va collocata quindi nell'ampio quadro gradualmente migliorativo del sistema pensionistico, in corrispondenza all'evoluzione della situazione socio-economica del Paese. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della norma succitata, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento fra pensionati e lavoratori in servizio in quanto, mentre per i primi e' prevista la periodicita' semestrale della perequazione delle pensioni, i secondi fruiscono di un'indicizzazione delle retribuzioni con periodicita' trimestrale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte