Sentenza 350/1985 (ECLI:IT:COST:1985:350)
Massima numero 11276
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  12/12/1985;  Decisione del  12/12/1985
Deposito del 17/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11277


Titolo
SENT. 350/85 A. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - SOSTITUIBILITA' DELLA SOLA PENA DETENTIVA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - ININFLUENZA DELLA QUESTIONE SUL CASO DI SPECIE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - l 24 novembre 1981, n. 689, art. 77. - cst art. 3.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, denunciato in quanto prevede che le sanzioni sostitutive possano essere applicate solo in luogo della pena detentiva. Un'eventuale pronuncia di annullamento della disposizione impugnata non avrebbe infatti influenza nel giudizio a quo, posto che l'autorita' rimettente non chiede l'estensione della suddetta procedura al caso sottoposto al suo esame, bensi' l'esclusione della stessa anche per coloro che attualmente ne godono.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte