Ordinanza 351/1985 (ECLI:IT:COST:1985:351)
Massima numero 11278
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
12/12/1985; Decisione del
12/12/1985
Deposito del 17/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11279
Titolo
ORD. 351/85 A. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - TASSABILITA' - IU SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS. - dpr 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. e), 14, 46, secondo comma; dpr 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 87, primo comma, e 140, ultimo comma; dpr 29 settembre 1973, n. 602, art. 34. - cst artt. 3, 38, 53 e 76.
ORD. 351/85 A. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - TASSABILITA' - IU SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS. - dpr 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. e), 14, 46, secondo comma; dpr 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 87, primo comma, e 140, ultimo comma; dpr 29 settembre 1973, n. 602, art. 34. - cst artt. 3, 38, 53 e 76.
Testo
Vanno restituiti ai giudici a quibus gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 12, lett. e), 14, 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; 87, primo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevate in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76 Cost., sostenendosi la intassabilita' della indennita' di buonuscita siccome avente carattere previdenziale, ritenendo che la legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 non consentisse di tassare tale indennita' e denunciando la irragionevolezza del sistema di tassazione di cui alle citate leggi, in quanto con la legge n. 482 del 1985 la regolamentazione della materia e' stata mutata in molti aspetti, con effetto parzialmente retroattivo e tutto il meccanismo di tassazione delle indennita' dovute per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, e' stato modificato sulla base di nuovi criteri, con la conseguenza che le varie prospettazioni di illegittimita' costituzionale non trovano piu' nella nuova legislazione tutti gli agganciamenti posti in luce nelle ordinanze di rimessione, cosicche' occorre procedere ad un riesame della rilevanza.
Vanno restituiti ai giudici a quibus gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 12, lett. e), 14, 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; 87, primo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevate in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76 Cost., sostenendosi la intassabilita' della indennita' di buonuscita siccome avente carattere previdenziale, ritenendo che la legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 non consentisse di tassare tale indennita' e denunciando la irragionevolezza del sistema di tassazione di cui alle citate leggi, in quanto con la legge n. 482 del 1985 la regolamentazione della materia e' stata mutata in molti aspetti, con effetto parzialmente retroattivo e tutto il meccanismo di tassazione delle indennita' dovute per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, e' stato modificato sulla base di nuovi criteri, con la conseguenza che le varie prospettazioni di illegittimita' costituzionale non trovano piu' nella nuova legislazione tutti gli agganciamenti posti in luce nelle ordinanze di rimessione, cosicche' occorre procedere ad un riesame della rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte