Ordinanza 351/1985 (ECLI:IT:COST:1985:351)
Massima numero 11279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  12/12/1985;  Decisione del  12/12/1985
Deposito del 17/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11278


Titolo
ORD. 351/85 B. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - TASSABILITA' - IUS SUPERVENIENS - CONSEGUENTE MANCANZA DELL'OGGETTO DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dpr 29 settembre 1973, n. 597, art. 13. - cst artt. 3, primo comma, e 53, primo comma.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte concernente le indennita' considerate nell'art. 12, lett. e) (indennita' di fine rapporto), sollevata con ordinanza della Corte costituzionale 19 giugno 1984, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.. Infatti con l'art. 1, secondo comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, l'art. 13 suddetto e' stato modificato proprio nella parte della cui legittimita' costituzionale si era dubitato, escludendo dalla disciplina dettata con esso, tutte le indennita' di fine rapporto. Pertanto, essendo venuto meno l'oggetto della questione incidentale sollevata, la Corte non trova piu' luogo a pronunciare sulla questione stessa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte