Sentenza 353/1985 (ECLI:IT:COST:1985:353)
Massima numero 11283
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
13/12/1985; Decisione del
13/12/1985
Deposito del 19/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11282
Titolo
SENT. 353/85 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - STRANIERO DOMICILIATO IN STATO ESTERO CHE CIRCOLI IN ITALIA CON VEICOLO COLA' IMMATRICOLATO - IMPOSIZIONE DI DOMICILIO EX LEGE PRESSO UN ISTITUTO ASSICURATORE COSTITUITO IN ITALIA - TERMINI PER LA COMPARIZIONE IN GIUDIZIO CON RIFERIMENTO A QUELLI PREVISTI PER SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 24 dicembre 1969, n. 990, art. 6, comma secondo. - cst artt. 3 e 24, comma secondo.
SENT. 353/85 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - STRANIERO DOMICILIATO IN STATO ESTERO CHE CIRCOLI IN ITALIA CON VEICOLO COLA' IMMATRICOLATO - IMPOSIZIONE DI DOMICILIO EX LEGE PRESSO UN ISTITUTO ASSICURATORE COSTITUITO IN ITALIA - TERMINI PER LA COMPARIZIONE IN GIUDIZIO CON RIFERIMENTO A QUELLI PREVISTI PER SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 24 dicembre 1969, n. 990, art. 6, comma secondo. - cst artt. 3 e 24, comma secondo.
Testo
Stante la finalita' cui e' diretto il congegno posto in essere dall'art. 6, comma secondo, legge 24 dicembre 1969, n. 990 (con cui si e' inteso recepire nella legislazione italiana il sistema del certificato internazionale di assicurazione, istituito nell'ambito della Commissione economica per l'Europa ed entrato nell'uso del turismo internazionale), di evitare una lite contro un cittadino residente all'estero, non puo' ritenersi che violi il principio di eguaglianza la imposizione della domiciliazione ex lege, con la conseguente esclusione della possibilita' di fruire in dipendenza di tale domiciliazione del maggior termine di comparizione fissato per i soggetti residenti in Stati esteri; ne', tanto meno, risulta offeso il diritto di difesa, non trovando riscontro nella realta', in tema di notificazione di atti processuali, la operativita' di una presunzione di conoscenza di tali atti. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della suddetta disposizione, nella parte in cui considera ex lege domiciliato presso un istituto assicuratore costituito in Italia lo straniero domiciliato in Stato estero; questione sollevata sotto il profilo che sarebbe leso il principio dell'eguaglianza, restando esclusa l'osservanza dei termini di comparizione dell'art. 163 bis cod. proc. civ. per la notifica in Stati esteri, e non prevista la notifica personale al soggetto domiciliato ex lege dei provvedimenti, comparse e sentenze ex art. 292 stesso codice, e non garantito il diritto di difesa per essere ritenuta sufficiente, riguardo alla notificazione di atti processuali, la mera presunzione di conoscenza degli stessi).
Stante la finalita' cui e' diretto il congegno posto in essere dall'art. 6, comma secondo, legge 24 dicembre 1969, n. 990 (con cui si e' inteso recepire nella legislazione italiana il sistema del certificato internazionale di assicurazione, istituito nell'ambito della Commissione economica per l'Europa ed entrato nell'uso del turismo internazionale), di evitare una lite contro un cittadino residente all'estero, non puo' ritenersi che violi il principio di eguaglianza la imposizione della domiciliazione ex lege, con la conseguente esclusione della possibilita' di fruire in dipendenza di tale domiciliazione del maggior termine di comparizione fissato per i soggetti residenti in Stati esteri; ne', tanto meno, risulta offeso il diritto di difesa, non trovando riscontro nella realta', in tema di notificazione di atti processuali, la operativita' di una presunzione di conoscenza di tali atti. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della suddetta disposizione, nella parte in cui considera ex lege domiciliato presso un istituto assicuratore costituito in Italia lo straniero domiciliato in Stato estero; questione sollevata sotto il profilo che sarebbe leso il principio dell'eguaglianza, restando esclusa l'osservanza dei termini di comparizione dell'art. 163 bis cod. proc. civ. per la notifica in Stati esteri, e non prevista la notifica personale al soggetto domiciliato ex lege dei provvedimenti, comparse e sentenze ex art. 292 stesso codice, e non garantito il diritto di difesa per essere ritenuta sufficiente, riguardo alla notificazione di atti processuali, la mera presunzione di conoscenza degli stessi).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte