Ordinanza 354/1985 (ECLI:IT:COST:1985:354)
Massima numero 11284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  13/12/1985;  Decisione del  13/12/1985
Deposito del 19/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 354/85. PENSIONI - TITOLARI DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' A CARICO DELLO STATO E DI ALCUNI FONDI O CASSE DI PREVIDENZA - INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' INPS - QUESTIONI GIA' RICONOSCIUTE FONDATE O COMUNQUE COLLEGATE CON ESSE - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2; l 21 luglio 1965, n. 903, art. 22; l 30 aprile 1969, n. 153, art. 23; l 29 luglio 1971, n. 587, art. 9. - cst artt. 3 e 38.

Testo
Sono manifestamente infondate, le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 2, secondo comma lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e 9 della legge 29 luglio 1971, n. 587, nella parte in cui escludono il diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' corrisposta dall'INPS (compresa la gestione della Previdenza Marinara) o dal Fondo di previdenza per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, per i titolari di pensioni di reversibilita' dello Stato, della CPDEL (Cassa previdenza dipendenti enti locali), dell'ANAS e dell'OPAFS (Opera previdenza e assistenza ferrovieri dello Stato), dell'Istituto Post-telegrafonici o di altre forme di previdenza, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito. Infatti tali questioni risultano tutte gia' risolte, avendo la Corte costituzionale gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962 e 23 della legge n. 153 del 1969, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle precedenti pronunce n. 230 del 1974, n. 263 del 1976, n. 34 del 1981 e n. 102 del 1982, mentre gli artt. 22 della legge n. 903 del 1965 e 9 della legge n. 587 del 1971, anch'essi impugnati, si limitano a presupporre o richiamare, per la disciplina dell'integrazione al minimo, la regola generale contenuta nel citato art. 2, secondo comma, lett. a). - S. n. 314/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte