Sentenza 355/1985 (ECLI:IT:COST:1985:355)
Massima numero 11285
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  18/12/1985;  Decisione del  18/12/1985
Deposito del 21/12/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11286  11287  11288  11289  11290  11291  11292


Titolo
SENT. 355/85 A. REGIONI IN GENERE - MATERIE DELEGATE DALLE REGIONI AGLI ENTI LOCALI - CONTROLLO SUGLI ATTI - ATTRIBUZIONE DEI COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' ESERCITATO DA UN ORGANO DELLO STATO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 22 luglio 1975, n. 382, art. 4. - cst art. 125, primo comma.

Testo
L'art. 125, primo comma, Cost., quando parla di "atti amministrativi regionali" non contiene alcuna precisazione o specificazione, ne' fa riferimento ad alcun criterio che possa valere ad individuare la categoria degli atti amministrativi da sottoporre al sindacato dell'organo statale di controllo da esso previsto, con la conseguenza che il legislatore ordinario, nel disciplinare il modo di esercizio del controllo sugli atti suddetti, gode di una facolta' di scelta e puo', quindi, sottoporre al controllo statale, di cui al detto art. 125, tutti gli atti rientranti nella competenza regionale, quale che sia in concreto il soggetto che li adotta, ma puo' anche sottoporre solo quelli che vengono adottati direttamente dagli organi della Regione, affidando invece quelli adottati dai soggetti delegatari al controllo proprio degli atti degli enti locali (art. 130 Cost.). (Non fondatezza - in riferimento al parametro costituzionale richiamato - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382, a norma del quale il controllo sulle deliberazioni adottate dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalle Regioni e' attribuito ai comitati regionali di controllo). - V. S. n. 40/1972, che ritenne costituzionalmente legittimo l'art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il quale, per date materie, sottoponeva al controllo dell'organo statale tutti gli atti rientranti nella competenza regionale, quale che fosse in concreto il soggetto che li adottasse, quindi anche se emanati da enti delegati dalla Regione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 125  co. 1

Altri parametri e norme interposte