Sentenza 7/2021 (ECLI:IT:COST:2021:7)
Massima numero 43551
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
03/12/2020; Decisione del
03/12/2020
Deposito del 22/01/2021; Pubblicazione in G. U. 27/01/2021
Titolo
Ricorso in via principale - Ricorso dello Stato - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Estraneità del contenuto delle norme di attuazione dello statuto di autonomia rispetto allo specifico oggetto della disposizione impugnata - Conseguente mancato riferimento ad esse - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Ricorso dello Stato - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Estraneità del contenuto delle norme di attuazione dello statuto di autonomia rispetto allo specifico oggetto della disposizione impugnata - Conseguente mancato riferimento ad esse - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per l'incompleta definizione dell'oggetto - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 67, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2019. L'estraneità del contenuto delle norme di attuazione dello statuto di autonomia rispetto allo specifico oggetto della disposizione impugnata esclude l'onere di motivare alla luce delle competenze da esse definite.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per l'incompleta definizione dell'oggetto - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 67, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2019. L'estraneità del contenuto delle norme di attuazione dello statuto di autonomia rispetto allo specifico oggetto della disposizione impugnata esclude l'onere di motivare alla luce delle competenze da esse definite.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
06/08/2019
n. 13
art. 9
co. 67
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte