Sentenza 355/1985 (ECLI:IT:COST:1985:355)
Massima numero 11287
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
18/12/1985; Decisione del
18/12/1985
Deposito del 21/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 355/85 C. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - INDENNITA' - AREE ESTERNE AI CENTRI ABITATI - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE - RIFERIMENTO ALLA EFFETTIVA DESTINAZIONE E ALLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL BENE ABLATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONGRUITA' DELL'INDENNIZZO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, primo e terzo comma; l 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14, quarto comma. - cst art. 42, terzo comma.
SENT. 355/85 C. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - INDENNITA' - AREE ESTERNE AI CENTRI ABITATI - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE - RIFERIMENTO ALLA EFFETTIVA DESTINAZIONE E ALLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL BENE ABLATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONGRUITA' DELL'INDENNIZZO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, primo e terzo comma; l 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14, quarto comma. - cst art. 42, terzo comma.
Testo
Come la Corte ha piu' volte affermato, per la determinazione della indennita' di espropriazione occorre che la legge faccia riferimento alle caratteristiche essenziali del bene ablato, cosicche' il criterio del valore agricolo, se e' lesivo dei principi costituzionali quando si tratti di terreni che hanno ricevuto diversa destinazione, non lo e' quando viene riferito ad aree prive di attitudine edificatoria cosi' come definita dalla medesima giurisprudenza. Di conseguenza, le norme di cui all'artt. 16, primo e secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e 14, quarto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, devono essere interpretate nel senso che laddove l'area sia da considerare edificatoria, la indennita' non puo' non tener conto di questa realta', mentre il riferimento al valore agricolo rimane legittimamente fermo sempre che le aree abbiano effettivamente destinazione agricola. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale delle dette disposizioni, sollevata in quanto esse prevedono che per le aree esterne ai centri abitati la indennita' di espropriazione sia commisurata al valore agricolo medio del precedente anno solare, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare). - S. nn. 5/1980; 231/1984.
Come la Corte ha piu' volte affermato, per la determinazione della indennita' di espropriazione occorre che la legge faccia riferimento alle caratteristiche essenziali del bene ablato, cosicche' il criterio del valore agricolo, se e' lesivo dei principi costituzionali quando si tratti di terreni che hanno ricevuto diversa destinazione, non lo e' quando viene riferito ad aree prive di attitudine edificatoria cosi' come definita dalla medesima giurisprudenza. Di conseguenza, le norme di cui all'artt. 16, primo e secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e 14, quarto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, devono essere interpretate nel senso che laddove l'area sia da considerare edificatoria, la indennita' non puo' non tener conto di questa realta', mentre il riferimento al valore agricolo rimane legittimamente fermo sempre che le aree abbiano effettivamente destinazione agricola. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale delle dette disposizioni, sollevata in quanto esse prevedono che per le aree esterne ai centri abitati la indennita' di espropriazione sia commisurata al valore agricolo medio del precedente anno solare, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare). - S. nn. 5/1980; 231/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte