Sentenza 355/1985 (ECLI:IT:COST:1985:355)
Massima numero 11290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
18/12/1985; Decisione del
18/12/1985
Deposito del 21/12/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 355/85 F. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - OPERE PUBBLICHE TRASFERITE O DELEGATE ALLE REGIONI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E D'URGENZA E PER LE ESPROPRIAZIONI RELATIVE - AFFIDAMENTO AI COMUNI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL BUON ANDAMENTO E DELL'IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE. - lrer 24 marzo 1975, n. 18, art. 9, come sostituito dall'art. 3. lrer 24 marzo 1975, n. 18. - cst art. 97, comma primo.
SENT. 355/85 F. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - OPERE PUBBLICHE TRASFERITE O DELEGATE ALLE REGIONI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E D'URGENZA E PER LE ESPROPRIAZIONI RELATIVE - AFFIDAMENTO AI COMUNI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL BUON ANDAMENTO E DELL'IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE. - lrer 24 marzo 1975, n. 18, art. 9, come sostituito dall'art. 3. lrer 24 marzo 1975, n. 18. - cst art. 97, comma primo.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale quando altre analoghe siano state gia' dichiarate non fondate o manifestamente infondate, e non siano stati prospettati motivi nuovi o ulteriori rispetto a quelli in precedenza esaminati dalla Corte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18, come sostituito dall'art. 3 della legge della stessa regione 13 gennaio 1978, n. 5 - sollevata in quanto detta disposizione, affidando ai Comuni le funzioni amministrative per le occupazioni temporanee e d'urgenza e per le espropriazioni relative ad opere pubbliche trasferite o delegate alle Regioni, violerebbe l'art. 97, primo comma, Cost. - essendo state gia' decise numerose questioni analoghe nel senso della non fondatezza o della manifesta infondatezza). - S. nn. 318/1983; O. nn. 42, 43, 71, 157, 158 e 161/1984.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale quando altre analoghe siano state gia' dichiarate non fondate o manifestamente infondate, e non siano stati prospettati motivi nuovi o ulteriori rispetto a quelli in precedenza esaminati dalla Corte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18, come sostituito dall'art. 3 della legge della stessa regione 13 gennaio 1978, n. 5 - sollevata in quanto detta disposizione, affidando ai Comuni le funzioni amministrative per le occupazioni temporanee e d'urgenza e per le espropriazioni relative ad opere pubbliche trasferite o delegate alle Regioni, violerebbe l'art. 97, primo comma, Cost. - essendo state gia' decise numerose questioni analoghe nel senso della non fondatezza o della manifesta infondatezza). - S. nn. 318/1983; O. nn. 42, 43, 71, 157, 158 e 161/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte